Corte di giustizia, Sentenza C-654/22
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 aprile 2024. — FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen & Leefmilieu contro Triferto Belgium NV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Afdeling Gent. — Rinvio pregiudiziale – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche – Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) – Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) – Ambito di applicazione – Articolo 3, punti 10 e 11 – Nozioni di “importazione” e di “importatore” – Articolo 6 – Obbligo di registrazione – Persona che assume la responsabilità della registrazione – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell’Unione europea – Deposito doganale. — Causa C-654/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta in senso restrittivo l’esclusione doganale del regolamento REACH: il deposito doganale non rientra tra le ipotesi elencate all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e quindi non sospende l’applicazione del regolamento. La sostanza importata in tale contesto è dunque soggetta a registrazione REACH dal momento della prima introduzione fisica nel territorio doganale dell’Unione. Quanto alla registrazione, la Corte precisa però che basta un solo importatore responsabile, purché la registrazione sia stata validamente presentata e non vi siano manovre elusive.
REACH e deposito doganale: esclusione dall’ambito di applicazione e individuazione del soggetto obbligato alla registrazione all’importazione
La questione giuridica
Se le sostanze collocate in deposito doganale rientrino nell’esclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento REACH; se, ai fini dell’articolo 3, punti 10 e 11, e dell’articolo 6, l’obbligo di registrazione incomba all’acquirente/committente della sostanza quando un’altra persona stabilita nell’Unione abbia assunto la responsabilità dell’importazione e presentato la registrazione; e se rilevi la circostanza che la sostanza importata costituisca solo una parte di un carico più ampio.
Principio di diritto
L’esclusione dall’ambito di applicazione del REACH prevista dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), opera solo per le sostanze assoggettate a controllo doganale che non siano trattate o trasformate e che si trovino esattamente in una delle situazioni ivi elencate; il deposito doganale non è equiparabile a tali situazioni, sicché la sostanza introdotta fisicamente nel territorio doganale dell’Unione nel contesto di un deposito doganale è importata ai sensi del REACH. Tuttavia, l’obbligo di registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, incombe a un solo soggetto responsabile dell’importazione: se un’altra persona stabilita nell’Unione ha assunto legittimamente tale responsabilità, ha presentato una registrazione completa e non vi sono indizi di elusione degli obblighi REACH, l’acquirente non deve presentare una seconda registrazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
- Regolamento (CE) n. 1272/2008
- Regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione europea)
REACH e deposito doganale: esclusione dall’ambito di applicazione e soggetto tenuto alla registrazione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent in una controversia tra il SPF Sanità pubblica belga e Triferto Belgium NV. Il giudice nazionale chiedeva come coordinare il regolamento REACH con il codice doganale dell’Unione, in particolare per merci collocate in deposito doganale e per l’individuazione del soggetto obbligato a registrare la sostanza importata.
Contesto fattuale e procedimento principale
Nel 2019 Triferto aveva ordinato più di una tonnellata di urea da un fornitore di Singapore. Il carico fu introdotto fisicamente nell’Unione da una società tedesca, Belor-Eurofert GmbH, che lo collocò in un deposito doganale a Gent e si presentò come importatore ai fini REACH, presentando anche una domanda di registrazione all’ECHA. A seguito di un controllo, l’autorità belga ritenne invece che l’importatore, ai sensi del REACH, fosse Triferto e le irrogò una sanzione pecuniaria per mancata registrazione. Da qui la domanda di pronuncia pregiudiziale.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), soprattutto gli articoli 1, 2, paragrafo 1, lettera b), 3, punti 10, 11, 12, 13, 14 e 24, 5, 6, 10, 21 e 22;
- il regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione), per le definizioni e i regimi doganali di custodia temporanea, transito, deposito doganale e zona franca.
Prima questione: portata dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), REACH
La Corte chiarisce che l’esclusione dall’applicazione del REACH opera solo se ricorrono cumulativamente due condizioni:
- la sostanza è assoggettata a controllo doganale e non è sottoposta a trattamento o trasformazione;
- la sostanza si trova in una delle situazioni tassativamente indicate: deposito temporaneo, zona franca, deposito franco in vista di riesportazione, oppure transito.
Il deposito doganale non è una di queste situazioni. La Corte lo distingue dalla custodia temporanea, dalla zona franca, dal deposito franco e dal transito, sottolineando che si tratta di un regime doganale autonomo previsto dal codice doganale. Ne consegue che il deposito doganale non beneficia dell’esclusione e la sostanza rientra nell’ambito del REACH.
Conseguenza: momento dell’importazione ai fini REACH
Poiché il deposito doganale non esclude l’applicazione del regolamento, la sostanza deve considerarsi importata ai sensi dell’articolo 3, punto 10, REACH dal momento della sua prima introduzione fisica nel territorio doganale dell’Unione. La Corte collega questa lettura alla finalità del regolamento: elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, insieme alla regola del “no data, no market” dell’articolo 5.
Seconda questione: chi è tenuto alla registrazione ex articolo 6 REACH
La Corte precisa che la nozione di “importatore” dell’articolo 3, punto 11, è la persona stabilita nell’Unione responsabile dell’importazione. In linea di principio, non è necessario che ogni soggetto della catena commerciale presenti una registrazione: è sufficiente una sola registrazione completa, presentata dal soggetto che ha assunto validamente la responsabilità dell’importazione.
Tale assunzione di responsabilità è compatibile con la struttura del regolamento solo se gli operatori coinvolti possono fare legittimo affidamento sulla capacità di quel soggetto di adempiere agli obblighi di registrazione e aggiornamento di cui agli articoli 10 e 22 REACH. La Corte avverte però che questo non può essere usato per eludere il sistema, ad esempio frazionando artificiosamente i quantitativi per restare sotto soglia.
Rilevanza delle guide amministrative ECHA
La Corte osserva che le guide dell’ECHA possono avere utilità pratica, ma non sono vincolanti e non possono prevalere sull’interpretazione del regolamento. Esse non escludono che, in certe circostanze, la responsabilità dell’importazione possa essere assunta da un soggetto diverso dal destinatario materiale della merce.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), REACH non si applica al deposito doganale, perché l’esclusione riguarda solo le situazioni espressamente elencate;
- l’articolo 3, punti 10 e 11, e l’articolo 6 REACH devono essere interpretati nel senso che l’acquirente non deve presentare una seconda registrazione se un’altra persona stabilita nell’Unione ha assunto la responsabilità dell’importazione, ha validamente registrato la sostanza e non vi sono indizi di elusione degli obblighi del regolamento.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori economici, la decisione conferma che il mero collocamento della merce in deposito doganale non sospende gli obblighi REACH. Allo stesso tempo, la Corte ammette una certa flessibilità nell’individuazione dell’importatore responsabile, purché la registrazione sia effettiva, completa e non strumentale all’elusione normativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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