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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-316/22

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 aprile 2024. — Gabel Industria Tessile SpA e Canavesi SpA contro A2A Energia SpA e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Como. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 1, paragrafo 2 – Accise – Elettricità – Normativa nazionale che istituisce un’imposta addizionale all’accisa sull’energia elettrica – Assenza di finalità specifiche – Imposta addizionale ritenuta contraria alla direttiva 2008/118/CE dai giudici nazionali – Recupero dell’imposta indebitamente pagata consentito al consumatore finale nei confronti del solo fornitore – Articolo 288 TFUE – Effetto diretto – Principio di effettività. — Causa C-316/22

Giurisprudenza europea62022CJ0316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte si pronuncia su un’imposta addizionale all’accisa sull’elettricità istituita dal diritto italiano e ritenuta incompatibile con la direttiva 2008/118/CE. In controversie tra consumatori finali e fornitori, chiarisce i limiti della disapplicazione di norme nazionali contrastanti con una direttiva non trasposta e il rilievo del principio di effettività in materia di rimborso. La Corte ammette la tutela diretta del consumatore verso lo Stato quando l’azione contro il fornitore non consente di far valere utilmente l’illegittimità dell’imposta.

Rinvio pregiudiziale su direttiva accise: limiti alla disapplicazione in controversie tra privati e diritto del consumatore finale al rimborso dell’imposta indebitamente traslata

La questione giuridica

Se l’articolo 288, terzo comma, TFUE osti alla disapplicazione, in una controversia tra privati, di una norma nazionale che istituisce un’imposta incompatibile con una direttiva non trasposta o mal recepita; e se il principio di effettività osti a una disciplina nazionale che consente al consumatore finale solo l’azione di ripetizione contro il fornitore, senza accesso diretto al rimborso verso lo Stato, quando l’illegittimità dell’imposta deriva solo dalla violazione di una direttiva invocabile non direttamente in un giudizio tra privati.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che una direttiva non trasposta o mal trasposta, pur chiara, precisa e incondizionata, non può essere invocata in quanto tale per imporre a un privato un obbligo aggiuntivo in una controversia tra privati, salvo che il diritto nazionale consenta la disapplicazione o che il destinatario della pretesa sia un ente equiparabile allo Stato. Ha inoltre affermato che il principio di effettività osta a una normativa nazionale che, quando il fornitore ha traslato sul consumatore finale un’imposta indebitamente versata e il motivo di illegittimità deriva solo dalla direttiva, nega al consumatore l’azione diretta verso lo Stato e lo costringe a rivolgersi soltanto al fornitore, se ciò rende impossibile o eccessivamente difficile il rimborso.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 288, terzo comma, TFUE
  • Direttiva 2008/118/CE
  • Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 2008/118/CE
  • Articolo 9, secondo comma, direttiva 2008/118/CE
  • Articolo 48, paragrafo 1, direttiva 2008/118/CE
  • Direttiva (UE) 2020/262
  • Direttiva 2003/96/CE
  • Decreto-legge n. 511/1988, articolo 6
  • Decreto legislativo n. 504/1995, articoli 14, 16 e 53

Rinvio pregiudiziale su imposta addizionale all’accisa sull’elettricità e rimborso al consumatore finale

La sentenza concerne un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Como in due controversie civili riunite tra società consumatrici di energia elettrica e i rispettivi fornitori. Al centro della lite vi è il rimborso di somme pagate a titolo di un’imposta addizionale all’accisa sull’elettricità prevista dall’ordinamento italiano, poi ritenuta incompatibile con la direttiva 2008/118/CE.

Fatti e procedimento principale

Gabel Industria Tessile SpA e Canavesi SpA avevano pagato, negli anni 2010 e 2011, importi comprensivi dell’imposta addizionale disciplinata dall’articolo 6 del decreto-legge n. 511/1988. Nel 2020 hanno agito contro A2A Energia SpA ed Energit SpA per ottenere la restituzione delle somme versate, sostenendo che l’imposta fosse contraria al diritto dell’Unione. Il giudice nazionale ha richiamato il precedente Messer France e la successiva giurisprudenza della Corte di cassazione italiana, che aveva già qualificato tale prelievo come privo di finalità specifica e quindi incompatibile con l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE.

Normativa rilevante

Sul piano dell’Unione, la Corte richiama principalmente l’articolo 288, terzo comma, TFUE e la direttiva 2008/118/CE, in particolare:

  • articolo 1, paragrafo 2, sulle altre imposte indirette aventi finalità specifiche;
  • articolo 9, secondo comma, sulle modalità di applicazione e rimborso delle accise;
  • articolo 48, paragrafo 1, sul termine di recepimento. Viene inoltre menzionata la direttiva (UE) 2020/262, che ha abrogato la direttiva 2008/118 ma non è applicabile ratione temporis. In diritto italiano vengono richiamati l’articolo 6 del decreto-legge n. 511/1988 e gli articoli 14, 16 e 53 del decreto legislativo n. 504/1995.

Questioni sottoposte alla Corte

Il Tribunale di Como chiede, in sostanza:

  • se l’articolo 288, terzo comma, TFUE osti alla disapplicazione, in una controversia tra privati, della norma nazionale incompatibile con una direttiva non correttamente trasposta;
  • se il principio di effettività osti a una disciplina nazionale che non consente al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato il rimborso dell’onere economico sopportato, ma soltanto di agire contro il fornitore per ripetizione dell’indebito.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ricorda che una direttiva vincola lo Stato membro destinatario, ma non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo né essere invocata, in quanto tale, contro un privato. Da ciò discende che, in linea di principio, il giudice nazionale non può disapplicare, in una controversia tra privati, una norma interna che impone un onere ad un soggetto, se la pretesa si fonda soltanto su una direttiva priva di effetto diretto orizzontale.

La Corte precisa però due possibili aperture:

  • il diritto interno dello Stato membro può consentire ai giudici di disapplicare norme nazionali contrastanti con disposizioni dell’Unione anche in rapporti tra privati;
  • una direttiva può essere invocata nei confronti di organismi che rientrano nella nozione di emanazione dello Stato, cioè soggetti sottoposti all’autorità o al controllo dello Stato o dotati di poteri esorbitanti rispetto alle normali regole dei rapporti tra privati.

La risposta alla prima questione è quindi formulata in termini di regola generale con eccezioni: il diritto dell’Unione osta alla disapplicazione in controversie tra privati, salvo le ipotesi sopra indicate.

Ragionamento della Corte sul principio di effettività

In tema di rimborso delle imposte indebitamente percepite, la Corte richiama il principio generale secondo cui gli Stati membri devono rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione. Tuttavia, il rimborso può essere negato se comporta un arricchimento senza causa del soggetto che ha effettivamente traslato l’onere su un altro soggetto.

Nel caso di specie, il fornitore di energia ha versato l’imposta ma l’ha poi ripercossa sui consumatori finali in base alla facoltà prevista dal diritto nazionale. In tale situazione, il consumatore è quello che sopporta in definitiva l’onere economico illegittimo. Per evitare che lo Stato tragga beneficio dalla violazione del diritto dell’Unione, il consumatore deve poter ottenere il rimborso direttamente dallo Stato membro o dal fornitore; e, se il rimborso dal fornitore è impossibile o eccessivamente difficile, deve essere garantita l’azione diretta verso lo Stato.

La Corte osserva che, poiché la violazione deriva da una direttiva non direttamente invocabile in un giudizio tra privati, il consumatore non può utilmente far valere contro il fornitore l’incompatibilità dell’imposta con la direttiva per ottenere il rimborso. Una disciplina che lo costringa a rivolgersi solo al fornitore, senza accesso diretto all’Erario, viola pertanto il principio di effettività, salvo verifica del giudice nazionale sulle concrete caratteristiche del sistema processuale interno.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’articolo 288, terzo comma, TFUE osta alla disapplicazione, in una controversia tra privati, di una norma nazionale che istituisce un’imposta indiretta contraria a una direttiva non trasposta o mal trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che il soggetto contro cui si fa valere la pretesa sia assimilabile allo Stato;
  • il principio di effettività osta a una normativa nazionale che non consenta al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato il rimborso dell’onere economico supplementare sopportato per effetto della ripercussione di un’imposta indebitamente versata, quando l’unico rimedio previsto è l’azione contro il fornitore e la violazione discende da una direttiva non invocabile in un litigio tra privati.

Principi pratici per gli operatori

La pronuncia è rilevante per le controversie di rimborso di oneri fiscali traslati lungo la catena commerciale. Per gli avvocati e i commercialisti emerge che, quando il tributo è incompatibile con il diritto UE ma il rapporto sostanziale è tra privati, la tutela del consumatore finale dipende dalla struttura del diritto interno e, se questa non consente un rimedio effettivo contro il fornitore, deve essere possibile un’azione diretta contro lo Stato.

Come è indicizzato

Materieacciseenergia elettricarimborso di imposte indebitamente pagateeffetto diretto delle direttiveprincipio di effettività

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