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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-723/22

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 aprile 2024. — Citadines Betriebs GmbH contro MPLC Deutschland GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht München. — Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Fornitura di apparecchi televisivi in un albergo – Trasmissione di un segnale attraverso un ripartitore per cavo coassiale – Direttiva 93/83/CEE – Ritrasmissione via cavo – Cablodistributori – Nozioni – Contratto di licenza con le società di gestione collettiva per la ritrasmissione via cavo – Ritrasmissione di tale segnale mediante una rete di distribuzione via cavo propria dell’albergo. — Causa C-723/22

Giurisprudenza europea62022CJ0723

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio dell’Oberlandesgericht München, ha chiarito che la distribuzione di programmi televisivi negli spazi di un albergo mediante una rete via cavo interna integra una comunicazione al pubblico. Non rileva che l’albergo abbia ottenuto una licenza per la ritrasmissione via cavo, poiché tale circostanza riguarda l’autorizzazione all’uso dell’opera, non la qualificazione giuridica dell’atto. La Corte ribadisce inoltre che un hotel non è un "cablodistributore" ai sensi della direttiva 93/83.

La fornitura di televisori nelle camere e nella palestra di un albergo, con ritrasmissione del segnale tramite una rete via cavo interna dell’hotel, costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE.

La questione giuridica

Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE osti a una normativa o prassi nazionale che qualifichi come comunicazione al pubblico la mera fornitura di apparecchi televisivi in un albergo, quando il segnale sia anche ritrasmesso a tali apparecchi tramite una rete di distribuzione via cavo propria dell’albergo, pur essendo tale ritrasmissione legittimamente coperta da una licenza.

Principio di diritto

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE deve essere interpretato nel senso che il gestore di un albergo che installa apparecchi televisivi nelle camere o nella palestra e ritrasmette deliberatamente a tali apparecchi il segnale televisivo tramite una rete di distribuzione via cavo interna compie un atto di comunicazione al pubblico, anche se dispone di una licenza per la ritrasmissione via cavo. La circostanza che la ritrasmissione sia autorizzata da licenza non incide sulla qualificazione dell’atto, ma solo sull’eventuale autorizzazione da parte del titolare dei diritti.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2001/29/CE
  • Direttiva 93/83/CEE
  • Articolo 1, paragrafo 3, direttiva 93/83/CEE
  • Articolo 8, paragrafo 1, direttiva 93/83/CEE
  • UrhG (legge tedesca sul diritto d’autore e sui diritti connessi), articoli 15, 20, 20b, 22

Comunicazione al pubblico tramite televisori installati in un albergo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberlandesgericht München in materia di diritto d’autore e diritti connessi, con specifico riferimento alla trasmissione di programmi televisivi in un albergo attraverso apparecchi televisivi nelle camere e nella palestra. La Corte è stata chiamata a stabilire se tale modalità di diffusione integri una "comunicazione al pubblico" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE.

Fatti e procedimento principale

La MPLC Deutschland GmbH, società di gestione collettiva, ha agito contro Citadines Betriebs GmbH, gestore di un albergo, contestando la messa a disposizione dei clienti di un episodio di una serie televisiva mediante televisori installati nelle camere e nella palestra. Il segnale televisivo era ritrasmesso agli apparecchi tramite una rete di distribuzione via cavo propria dell’albergo. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda inibitoria; in appello, l’Oberlandesgericht München ha sollevato il dubbio interpretativo alla Corte.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, che attribuisce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo. Sono richiamati anche i considerando 4, 9, 10, 23 e 27 della medesima direttiva, in particolare il considerando 27 sulla mera fornitura di attrezzature fisiche.

Sul versante della direttiva 93/83/CEE, sono menzionati l’articolo 1, paragrafo 3, che definisce la "ritrasmissione via cavo", e l’articolo 8, paragrafo 1, che disciplina la ritrasmissione via cavo nel territorio degli Stati membri. Nel diritto tedesco sono richiamati gli articoli 15, 20, 20b e 22 dell’UrhG.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che la controversia nasceva dal frazionamento, nel diritto tedesco, tra il diritto di ritrasmissione via cavo e quello di radiodiffusione. Precisa però che non le spetta interpretare il diritto nazionale, ma solo il diritto dell’Unione.

Quanto alla direttiva 93/83, la Corte ribadisce che essa disciplina il rapporto tra titolari dei diritti e cablodistributori, categoria nella quale rientrano gli operatori di reti cablate tradizionali. Un albergo non può essere qualificato come "cablodistributore". Inoltre, la presenza di una licenza non è decisiva per stabilire se vi sia una comunicazione al pubblico, potendo rilevare soltanto per verificare se l’atto, qualora sussistente, sia autorizzato.

Passando all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, la Corte riafferma i criteri consolidati della giurisprudenza: occorre un atto di comunicazione e la sua effettuazione nei confronti di un pubblico; l’utente deve intervenire in modo intenzionale e con piena cognizione; il pubblico deve essere composto da un numero indeterminato e sufficientemente rilevante di destinatari; rilevano anche il carattere lucrativo e l’eventuale accesso a un pubblico nuovo.

Applicando tali criteri, la Corte rileva che il gestore dell’albergo distribuisce volontariamente il segnale ai clienti, dando loro accesso all’opera con piena consapevolezza. I clienti di un albergo costituiscono un pubblico ai fini della direttiva, e la circostanza che siano i clienti stessi ad accendere i televisori è irrilevante. La comunicazione ha inoltre carattere lucrativo, poiché si inserisce nei servizi offerti dall’hotel e incide sul suo standing e sul prezzo delle camere. Infine, la fornitura di televisori non è una mera messa a disposizione di attrezzature fisiche, perché, nel contesto alberghiero, tali apparecchi rendono tecnicamente possibile l’accesso del pubblico alle opere diffuse.

Decisione

La Corte risponde che la fornitura di apparecchi televisivi installati nelle camere o nella palestra di un albergo, quando il segnale venga anche ritrasmesso a tali apparecchi mediante una rete di distribuzione via cavo propria dell’albergo, costituisce una "comunicazione al pubblico" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE.

Principio affermato

In ambito alberghiero, la distribuzione deliberata di programmi televisivi tramite una rete interna verso televisori messi a disposizione della clientela integra una comunicazione al pubblico, indipendentemente dal fatto che il gestore disponga di una licenza per la ritrasmissione via cavo; la licenza incide sull’autorizzazione, non sulla qualificazione dell’atto.

Come è indicizzato

Materiediritto d’autorecomunicazione al pubblicoritrasmissione via cavoservizi alberghieriproprietà intellettuale

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