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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-770/22

Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 aprile 2024. — OSTP Italy Srl contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Genova 1 e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Sentenze di primo grado che annullano misure doganali relative a risorse proprie tradizionali dell’Unione europea – Immediata esecutività di tali sentenze – Mancata sospensione dell’esecuzione delle sentenze. — Causa C-770/22

Giurisprudenza europea62022CJ0770

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato ricevibile il rinvio, pur in presenza dell'avvenuto pagamento degli importi da parte della società, perché la questione restava rilevante per il rimborso e per le spese. Nel merito ha escluso che gli articoli 43-45 del codice doganale dell'Unione impongano agli Stati membri di negare l'immediata esecutività alle sentenze di primo grado che annullano avvisi di accertamento relativi a risorse proprie tradizionali. La disciplina europea invocata riguarda i ricorsi contro gli atti dell'autorità doganale, non l'esecutività delle sentenze giudiziarie.

Rinvio pregiudiziale sull'ammissibilità, rispetto al codice doganale dell'Unione, della normativa italiana che attribuisce efficacia immediata alle sentenze di primo grado che annullano atti impositivi relativi a risorse proprie tradizionali dell'UE.

La questione giuridica

Se gli articoli da 43 a 45 del regolamento (UE) n. 952/2013 debbano essere interpretati nel senso di ostare a una normativa nazionale che prevede l'immediata esecutività delle sentenze di primo grado, non definitive, che annullano in tutto o in parte atti impositivi relativi a risorse proprie tradizionali dell'Unione; e, in particolare, se tali disposizioni impongano invece la sospensione dell'efficacia di simili sentenze fino al passaggio in giudicato.

Principio di diritto

Gli articoli da 43 a 45 del codice doganale dell'Unione non ostano a una normativa nazionale che attribuisce immediata esecutività alle sentenze di primo grado non ancora definitive che annullano atti impositivi relativi a risorse proprie tradizionali dell'Unione; tali disposizioni disciplinano i ricorsi avverso decisioni dell'autorità doganale, non il regime di esecutività delle decisioni giurisdizionali né impongono la sospensione automatica delle sentenze di primo grado.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 19 TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articoli 43, 44, 45, 90, 98 e 124 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014
  • Articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014
  • Articolo 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014
  • Decisione 2014/335/UE, Euratom
  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articoli 47, 67-bis, 68 e 69

Immediata esecutività delle sentenze di primo grado su risorse proprie tradizionali dell'Unione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova in una controversia tra OSTP Italy Srl e le autorità doganali/finanziarie italiane. Il tema centrale è se il codice doganale dell'Unione osti a una disciplina nazionale che rende immediatamente esecutive le sentenze di primo grado che annullano, in tutto o in parte, atti impositivi concernenti risorse proprie tradizionali dell'Unione.

Fatti e procedimento principale

L'Agenzia delle dogane aveva notificato alla società avvisi di accertamento e rettifica relativi a dazi antidumping per l'importazione di tubi d'acciaio, poi integralmente annullati in primo grado dal giudice nazionale. L'Amministrazione ha proposto appello senza che fosse adottata una formale sospensione dell'esecuzione, ma nel frattempo ha anche avviato misure di riscossione coattiva, tra cui una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. La società ha contestato tali misure sostenendo che, in base al diritto interno, dopo una sentenza di primo grado favorevole al contribuente le somme non sarebbero più esigibili. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto se il diritto dell'Unione, e in particolare gli articoli 43-45 del regolamento (UE) n. 952/2013, impediscano di riconoscere efficacia immediata a tali sentenze.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l'articolo 43 del codice doganale dell'Unione, che esclude l'applicazione degli articoli 44 e 45 ai ricorsi contro decisioni adottate da un'autorità giudiziaria;
  • l'articolo 44, sul diritto di ricorso contro le decisioni doganali;
  • l'articolo 45, che stabilisce la regola della non sospensione automatica dell'applicazione della decisione contestata e disciplina la sospensione da parte delle autorità doganali;
  • l'articolo 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, relativo alla messa a disposizione della Commissione degli importi accertati;
  • la decisione 2014/335/UE, Euratom, sulla disciplina delle risorse proprie dell'Unione. Sono richiamate anche disposizioni del diritto processuale tributario italiano, in particolare gli articoli 67-bis e 69 del decreto legislativo n. 546/1992.

Ricevibilità

Il governo italiano sosteneva che la domanda fosse irricevibile perché la controversia principale sarebbe divenuta priva di oggetto dopo il pagamento degli importi da parte della società. La Corte respinge l'eccezione: spetta al giudice nazionale valutare la rilevanza della questione, e non emerge in modo manifesto che l'interpretazione richiesta sia priva di rapporto con la controversia. La risposta della Corte può incidere sia sulla possibilità di opporsi a misure di riscossione sia sul diritto al rimborso, oltre che sulla regolazione delle spese processuali.

Ragionamento della Corte

La Corte chiarisce che gli articoli 44 e 45 del codice doganale dell'Unione non sono pertinenti per risolvere la questione dell'immediata esecutività delle sentenze di primo grado. L'articolo 43 infatti esclude espressamente l'applicazione degli articoli 44 e 45 ai ricorsi avverso decisioni adottate da un'autorità giudiziaria. Ne consegue che la regola della non sospensione automatica prevista dall'articolo 45 vale per i ricorsi contro decisioni dell'autorità doganale, non per le impugnazioni contro sentenze che si pronunciano su tali atti. Pertanto, il diritto dell'Unione non disciplina il regime di esecutività delle sentenze di primo grado né impone che esse restino sospese fino al giudicato. La Corte aggiunge che l'obbligo degli Stati membri di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati ai sensi del regolamento n. 609/2014 non conduce a una diversa conclusione. Anche se, in linea di principio, il pagamento o la garanzia intervengono già nella fase amministrativa, ciò non consente di inferire che l'articolo 45 imponga di mantenere esecutivi gli avvisi di accertamento annullati in primo grado. La formulazione dell'articolo 43 è considerata chiara e univoca, sicché non è possibile un'interpretazione estensiva o correttiva. La Corte precisa inoltre che eventuali errori o ritardi delle autorità doganali non dispensano lo Stato membro dall'obbligo di versare all'Unione le risorse proprie dovute.

Decisione

La Corte risponde che gli articoli da 43 a 45 del regolamento (UE) n. 952/2013 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che prevede l'immediata esecutività delle sentenze di primo grado non ancora definitive che riguardino risorse proprie tradizionali dell'Unione europea. In sostanza, il diritto dell'Unione non preclude che il diritto processuale nazionale attribuisca efficacia esecutiva alle sentenze favorevoli al contribuente in primo grado, ferma restando la disciplina interna delle impugnazioni e dell'eventuale sospensione.

Come è indicizzato

Materieunione doganalerisorse proprie tradizionali dell'unionecontenzioso tributarioriscossione dei dazi doganalitutela giurisdizionale effettiva

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