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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-6/23

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell'11 aprile 2024. — X contro Agrárminiszter. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune (PAC) – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Applicabilità ratione materiae – Applicabilità ratione temporis – Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Articolo 22 – Sostegno all’insediamento di giovani agricoltori – Articolo 71 – Ammissibilità – Presupposti per la concessione – Normativa di uno Stato membro che prevede l’obbligo di esercitare l’attività di agricoltore a titolo principale, in modo continuativo e come imprenditore individuale – Condizioni di ammissibilità ulteriori – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 63 – Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 – Articolo 35 – Criterio di ammissibilità – Impegno. — Causa C-6/23

Giurisprudenza europea62023CJ0006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio della Kúria ungherese, ha affrontato il regime del sostegno FEASR per l’insediamento dei giovani agricoltori. Ha ritenuto compatibile con il regolamento n. 1698/2005 la condizione nazionale che impone di esercitare l’attività agricola a titolo principale fino alla fine del periodo di esercizio. Ha però chiarito che, se tale obbligo è qualificato come impegno ai fini del regolamento n. 1306/2013 e del regolamento delegato n. 640/2014, il recupero integrale automatico dell’aiuto è contrario al diritto UE. La reazione dell’amministrazione deve essere proporzionata e graduata, tenendo conto della durata e della gravità dell’inadempienza.

Sostegno FEASR ai giovani agricoltori: uno Stato membro può imporre come condizione di ammissibilità l’esercizio continuativo dell’attività agricola a titolo principale; se la condizione è qualificata come impegno, il recupero integrale automatico dell’aiuto è incompatibile con il diritto UE.

La questione giuridica

Se, nel quadro di un sostegno all’insediamento di giovani agricoltori finanziato dal FEASR, il diritto dell’Unione consenta allo Stato membro di imporre l’obbligo di esercitare continuativamente l’attività di agricoltore a titolo principale fino alla fine del periodo di esercizio; se tale obbligo debba essere qualificato come "criterio di ammissibilità" oppure come "impegno"; e, in quest’ultimo caso, se l’inadempienza consenta il recupero integrale dell’aiuto oppure imponga una revoca graduata e proporzionata. In via ulteriore, se un’inadempienza durata 176 giorni su cinque anni possa essere considerata di scarsa entità.

Principio di diritto

L’articolo 22, paragrafo 1, e l’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005 consentono a uno Stato membro di prevedere, per il sostegno all’insediamento di giovani agricoltori, che il beneficiario debba esercitare l’attività di agricoltore a titolo principale in modo continuativo fino alla fine del periodo di esercizio. Tuttavia, nel quadro del regolamento n. 1306/2013 e del regolamento delegato n. 640/2014, una siffatta condizione può costituire un "impegno"; in tal caso, l’inadempienza non può comportare automaticamente il recupero dell’intero sostegno, ma richiede una revoca o riduzione proporzionata che tenga conto, in particolare, della gravità, entità, durata e ripetizione dell’inadempienza.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1698/2005
  • Articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005
  • Articolo 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005
  • Regolamento (CE) n. 1974/2006
  • Regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 64 del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 77 del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Regolamento delegato (UE) n. 640/2014
  • Articolo 35 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014
  • Regolamento (UE) n. 1305/2013
  • Regolamento delegato (UE) n. 807/2014
  • Regolamento (UE) n. 1307/2013

Sostegno all’insediamento di giovani agricoltori e recupero dell’aiuto FEASR

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Kúria (Corte suprema, Ungheria) in una controversia tra un beneficiario del sostegno e il Ministro dell’Agricoltura ungherese. La questione nasce dalla revoca del sostegno all’insediamento di giovani agricoltori e dalla richiesta di restituzione dell’importo già versato, in ragione della violazione dell’obbligo di esercitare l’attività di agricoltore a titolo principale per l’intero periodo previsto.

Fatti e procedimento principale

Il beneficiario aveva presentato nel 2015 domanda di sostegno FEASR nell’ambito del programma ungherese di sviluppo rurale 2007-2013. In base al decreto nazionale applicabile, egli si era impegnato a costituire una nuova azienda agricola, a gestirla personalmente e a svolgere continuativamente l’attività di agricoltore a titolo principale come imprenditore individuale fino alla fine del periodo di esercizio. Dopo il pagamento del 90% del contributo, l’amministrazione ha accertato che per un certo periodo l’attività principale risultava essere un’altra attività economica e ha quindi disposto la perdita dei diritti di partecipazione al regime e il recupero integrale dell’aiuto già corrisposto.

Normativa UE rilevante

La Corte ha ritenuto che la controversia dovesse essere esaminata alla luce del regolamento (CE) n. 1698/2005 e del regolamento (CE) n. 1974/2006, poiché il sostegno era stato concesso nell’ambito di un programma di sviluppo rurale approvato per il periodo 2007-2013, anche se la domanda era stata presentata nel 2015. Per la fase di recupero delle somme dopo il 1º gennaio 2014, invece, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

Prima questione: validità della condizione nazionale di esercizio continuativo

Richiamando l’articolo 22, paragrafo 1, e l’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005, la Corte ha affermato che gli Stati membri possono adottare norme nazionali che precisino le condizioni di ammissibilità delle spese, purché restino entro i limiti del regolamento e non ne compromettano l’effetto utile. Nel caso del sostegno ai giovani agricoltori, l’obiettivo del regime è facilitare l’insediamento e l’adattamento strutturale dell’azienda, rafforzando il potenziale umano e la competitività del settore.

La Corte ha osservato che l’obbligo di esercitare l’attività di agricoltore a titolo principale fino alla fine del periodo di esercizio non contrasta con le condizioni specifiche previste dall’articolo 22, né con gli obiettivi del regolamento. Esso si inserisce nel margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri dall’articolo 71, paragrafo 3. Pertanto, una simile condizione nazionale è ammissibile.

Seconda e terza questione: qualificazione dell’obbligo e conseguenze dell’inadempienza

Passando al regime introdotto dal regolamento n. 1306/2013 e dal regolamento delegato n. 640/2014, la Corte ha distinto tra:

  • criterio di ammissibilità, inteso come requisito preliminare essenziale per la validità della domanda;
  • impegno, inteso come obbligo assunto dal richiedente dopo la concessione del sostegno e da rispettare durante l’esecuzione del programma.

Nel sistema del regolamento delegato n. 640/2014, la violazione di un criterio di ammissibilità comporta il rifiuto o la revoca integrale del sostegno; la violazione di un impegno, invece, comporta una revoca totale o parziale, da determinare tenendo conto di gravità, entità, durata e ripetizione dell’inadempienza. La Corte ha quindi ritenuto che l’obbligo di esercitare continuativamente l’attività agricola a titolo principale può costituire un impegno ai sensi di tali disposizioni.

Di conseguenza, se l’ordinamento nazionale qualifica quel requisito come impegno, l’amministrazione non può disporre automaticamente il recupero dell’intero sostegno senza valutare la durata e gli altri elementi rilevanti dell’inadempienza. L’articolo 35, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato n. 640/2014 osta a una disciplina nazionale che imponga la restituzione integrale dell’aiuto indipendentemente dalla parte del periodo effettivamente non rispettata.

Quarta questione: inadempienza di scarsa entità

La quarta questione, relativa alla possibile qualificazione dell’inadempienza come di scarsa entità ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 2, lettera e), e dell’articolo 77, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 1306/2013, è stata dichiarata non necessaria alla luce della soluzione già fornita sulle questioni precedenti. La Corte non ha quindi sviluppato un’ulteriore autonoma risposta su questo punto.

Decisione e dispositivo

La Corte ha concluso che:

  • il regolamento n. 1698/2005 consente allo Stato membro di richiedere al beneficiario il mantenimento dell’attività di agricoltore a titolo principale fino alla fine del periodo di esercizio;
  • tale obbligo può essere qualificato come impegno ai fini del regolamento n. 1306/2013 e del regolamento delegato n. 640/2014;
  • in caso di inadempienza, non è consentito il recupero automatico dell’intero sostegno senza valutazione proporzionata della violazione.

La sentenza è particolarmente rilevante per la gestione dei contributi FEASR e per i procedimenti di recupero avviati dalle autorità nazionali, poiché impone una distinzione rigorosa tra condizioni di ammissibilità e impegni e richiede un’applicazione proporzionata delle sanzioni finanziarie.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunesviluppo ruralefeasraiuti agli agricoltorirecupero di aiuti indebiti

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