Sentenza del 05/07/2016 n. 174 - Comm. Trib. Prov. Lecco
Autonoma impugnabilità - Interesse contribuente - Intimazione di pagamento - Misure cautelari - Obbligatorietà - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo, sostenendone l’autonoma impugnabilità e contestando la necessità di una preventiva intimazione di pagamento ai sensi dell’art. 50 del d.P.R. 602/1973. La questione riguarda la natura del preavviso di fermo e la sua qualificazione come misura cautelare, distinta dall’espropriazione forzata.
La decisione
Il giudice ha riconosciuto che il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, poiché il destinatario ha interesse a ottenere un controllo giudiziale sulla legittimità della pretesa dell’ente di riscossione. Ha inoltre stabilito che l’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50 del d.P.R. 602/1973 non è obbligatoria prima dell’applicazione di una misura cautelare come il fermo amministrativo. Tale intimazione è richiesta quando viene avviata l’espropriazione forzata, mentre il preavviso di fermo ha natura cautelare e provvisoria, con funzione di conservazione indiretta della garanzia patrimoniale del credito tributario.
Norme richiamate
Art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La disposizione disciplina l’intimazione di pagamento prima dell’inizio dell’espropriazione forzata.
L’intimazione di pagamento è necessaria quando si procede all’espropriazione forzata, ma non è richiesta per l’applicazione di misure cautelari come il preavviso di fermo amministrativo, che non rientra nell’espropriazione forzata.
Massime di principio
- Il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile: il contribuente non deve necessariamente attendere l’iscrizione definitiva del fermo per contestare la pretesa.
- La ricezione del preavviso integra un interesse concreto e attuale del contribuente a chiedere al giudice la verifica della legittimità e della sussistenza del debito.
- Il fermo amministrativo ha natura di misura cautelare, non di atto esecutivo o di espropriazione forzata.
- L’intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. 602/1973 non è, in via generale, un presupposto obbligatorio per il preavviso di fermo.
- La necessità dell’intimazione deve essere valutata distinguendo tra misure cautelari e procedure di espropriazione forzata: la previsione dell’art. 50 opera per queste ultime.
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