Cassazione Civile, Ordinanza n. 33707/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società sottoposta a verifica fiscale per i periodi d'imposta 2004-2007 aveva beneficiato dell'esenzione IRAP prevista dall'art. 15 della L.R. Sicilia n. 21/2003. La Guardia di Finanza e poi l'Ufficio contestavano che la società non avesse il requisito della preesistenza/operatività nel triennio 2001-2003, ritenuto necessario per accedere all'agevolazione, e notificavano un avviso di accertamento per il 2006 con recupero di IRAP, interessi e sanzioni. Nei gradi di merito la tesi dell'Ufficio era stata accolta. In cassazione la società denunciava violazione e falsa interpretazione dell'art. 15 della L.R. Sicilia n. 21/2003 ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la norma non richiedesse la preesistenza dell'impresa e che tale requisito fosse stato illegittimamente introdotto con circolare amministrativa; aggiungeva che la lettura seguita dai giudici di merito avrebbe creato una disparità di trattamento rispetto alle imprese sorte dopo l'entrata in vigore della legge.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha interpretato l'art. 15 della L.R. Sicilia n. 21/2003 nel senso che l'esenzione IRAP spetta alle imprese già operanti in Sicilia, come desumibile dalla lettera della norma e dall'avverbio "già". Ha inoltre osservato che il beneficio è limitato alla parte di base imponibile eccedente la media del triennio 2001-2003, media che presuppone la previa esistenza del soggetto e l'obbligo di dichiarazione annuale dei redditi nei relativi esercizi. Ha aggiunto che la disciplina si inserisce nel quadro degli aiuti di Stato e del Reg. (CE) n. 69/2001, che richiede anch'esso i tre esercizi finanziari. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 15 L.R. Sicilia 29 dicembre 2003, n. 21
"alle imprese già operanti in Sicilia"; "parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003"
L'agevolazione IRAP è riservata alle imprese già esistenti e operanti in Sicilia prima del periodo di riferimento e opera solo sulla quota di base imponibile eccedente la media del triennio indicato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata invocata come norma di legittimità per dedurre violazione e falsa interpretazione della legge regionale.
art. 2, comma 2, Reg. (CE) n. 69/2001
La disciplina agevolativa regionale è subordinata a tale regolamento, che richiede il riferimento ai tre esercizi finanziari.
decisione della Commissione delle Comunità europee del 07.02.2007
Gli incentivi fiscali regionali sono stati qualificati come aiuti di Stato nel quadro europeo richiamato dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una norma agevolativa fa riferimento alle imprese "già operanti" e collega il beneficio alla media di un triennio precedente, la preesistenza dell'impresa è un requisito desumibile direttamente dal dato letterale e funzionale della disposizione.
- Il parametro della media di imposta o di base imponibile riferita a un triennio presuppone la disponibilità di dichiarazioni fiscali relative a quel periodo e quindi l'esistenza del soggetto contribuente nei relativi esercizi.
- Le agevolazioni fiscali regionali che si coordinano con la disciplina europea degli aiuti di Stato devono essere lette in modo coerente con i vincoli posti dal regolamento UE richiamato dalla normativa nazionale o regionale di recepimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33693/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33695/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33696/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33697/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33698/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33699/2021 del 12/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →