Sentenza n. 1468/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento dei provvedimenti di diniego di rilascio alla autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari, notificati in data 9/8/2022, in appresso individuati: - cartello pubblicitario monofacciale opaco mt 2,00 x 2,50 – in rotatoria / Via Grandi / Via XXV Aprile - Peschiera Borromeo, - Pratica Suap n. IP-24/2022; - cartello pubblicitario monofacciale opaco mt 2,00 x 2,50 – in rotatoria / Via Grandi / Via XXV Aprile - Peschiera Borromeo, - Pratica Suap n. IP-25/2022; - cartello pubblicitario monofacciale opaco mt 2,00 x 2,50 – in rotatoria / Via Grandi / Via XXV Aprile - Peschiera Borromeo, - Pratica Suap n. IP-26/2022; - cartello pubblicitario monofacciale opaco mt 2,00 x 2,50 – in rotatoria / Via Grandi / Via XXV Aprile - Peschiera Borromeo, - Pratica Suap n. IP-27/2022 nonchè di ogni altro atto premesso, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi di autorizzazione all'installazione di quattro cartelli pubblicitari presso una rotatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato i dinieghi notificati il 9 agosto 2022, relativi a quattro domande presentate nel febbraio 2022 per l'installazione di cartelli pubblicitari nella rotatoria tra via Grandi e via XXV Aprile. La polizia locale aveva espresso parere favorevole limitatamente alla viabilità e il servizio urbanistica aveva espresso parere favorevole per i profili edilizi e urbanistici. Il servizio ambiente aveva invece espresso parere negativo, richiamando le piantumazioni già effettuate nell'area e un progetto di fattibilità comunale volto alla realizzazione di ulteriori interventi arborei e arbustivi. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 23, comma 5, d.lgs. 285/1992 e dell'art. 51, comma 4, lett. c), del regolamento di attuazione del codice della strada; carenza di motivazione e di istruttoria; manifesta illogicità e contraddittorietà; travisamento dei fatti; sviamento di potere; disparità di trattamento; omessa valutazione delle osservazioni presentate in sede di preavviso di rigetto. In particolare, ha contestato la genericità dello studio di fattibilità e l'inidoneità delle ragioni ambientali e di riqualificazione urbana a giustificare il diniego.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Le censure relative alla partecipazione procedimentale, alla mancata valutazione delle osservazioni, al difetto di motivazione e di istruttoria sono state ritenute anzitutto inammissibili per genericità, poiché la ricorrente non ha indicato quali deduzioni concrete, se valutate, avrebbero potuto orientare diversamente la decisione né quale pregiudizio effettivo al diritto di difesa o di partecipazione avrebbe subito. Sono state comunque ritenute infondate: il Comune aveva valutato le deduzioni e non era tenuto a confutarle analiticamente, essendo sufficiente una motivazione idonea a rendere comprensibile l'iter logico-giuridico seguito. Il giudice ha inoltre ritenuto che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, alla luce della legittimità sostanziale del diniego. I provvedimenti risultavano adeguatamente motivati sulla base dei pareri del servizio ambiente, del progetto di fattibilità approvato dalla Giunta comunale e delle previsioni di piantumazione finalizzate alla riqualificazione urbana, al decoro, all'incremento della vegetazione e alla tutela della funzione ecologica dell'area. Tali interessi pubblici sono stati considerati incompatibili con l'installazione degli impianti pubblicitari. I pareri favorevoli della polizia locale e del servizio urbanistica non erano decisivi, perché limitati rispettivamente alla viabilità e ai profili edilizi-urbanistici, mentre il diniego si fondava sulla valutazione ambientale e di riqualificazione dell'area. La disparità di trattamento è stata esclusa: l'approvazione del progetto di fattibilità costituiva una sopravvenienza idonea a giustificare determinazioni diverse; inoltre, la ricorrente non aveva fornito prova di autorizzazioni rilasciate ad altri operatori nella medesima situazione di fatto e di diritto, mentre il Comune aveva affermato che dal 2020 non erano state rilasciate autorizzazioni nella zona. La controversia è caratterizzata da margini di discrezionalità, anche tecnica, tali da rendere necessaria una specifica prova di provvedimenti comparabili di segno opposto. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 23, comma 5, d.lgs. 285/1992
La norma è stata invocata dalla ricorrente, ma il ricorso è stato respinto; il testo non espone una specifica interpretazione autonoma della disposizione da parte del TAR.
art. 51, comma 4, lett. c), d.P.R. 495/1992
La disposizione del regolamento di attuazione del codice della strada è stata invocata dalla ricorrente, ma il TAR non ha fondato l'accoglimento di alcuna censura su di essa.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione da remoto dell'udienza; non costituisce parametro decisivo della controversia.
Massime di principio
- In materia di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari, la valutazione comunale può fondarsi, nell'ambito della discrezionalità amministrativa e anche tecnica, su interessi pubblici di riqualificazione urbana, decoro, incremento della vegetazione e tutela della funzione ecologica dell'area, quando tali interessi siano concretamente individuati in atti comunali e risultino incompatibili con l'installazione richiesta.
- La presenza di pareri favorevoli espressi da uffici competenti per specifici profili, come la viabilità o gli aspetti edilizio-urbanistici, non impedisce il diniego fondato sulla valutazione negativa dell'ufficio competente per i profili ambientali e di riqualificazione dell'area.
- Il provvedimento conclusivo non deve confutare analiticamente ogni osservazione presentata dopo il preavviso di rigetto; è sufficiente una motivazione complessivamente idonea a rendere comprensibili le ragioni della mancata condivisione delle deduzioni del privato.
- Le censure relative alla partecipazione procedimentale e alla motivazione sono generiche quando il ricorrente non indica quali deduzioni, se valutate, avrebbero potuto condurre a un diverso esito e non allega un concreto pregiudizio al diritto di difesa o alla partecipazione.
- La disparità di trattamento richiede almeno un principio di prova dell'esistenza di provvedimenti favorevoli adottati nella medesima situazione di fatto e di diritto; in presenza di una sopravvenienza rappresentata dall'approvazione di un progetto comunale di riqualificazione, precedenti determinazioni eventualmente diverse non sono automaticamente comparabili.
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