Ordinanza n. 1116/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza dirigenziale n. 31 del 02.02.2026, notificata in data 09 febbraio 2026, avente ad oggetto l'applicazione di sanzione amministrativa opere abusive, del regolamento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative agli abusi edilizi, adottato con deliberazione del Commissario straordinario n. 4 del 01.02.2024 e della stessa delibera, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima edittale per opere abusive, nonché regolamento comunale sulle sanzioni edilizie e relativa delibera di adozione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza dirigenziale n. 31 del 2 febbraio 2026, notificata il 9 febbraio 2026, avente a oggetto l'applicazione della sanzione amministrativa per opere abusive. Sono stati inoltre impugnati il regolamento comunale per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative agli abusi edilizi, adottato con deliberazione del Commissario straordinario n. 4 del 1 febbraio 2024, e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. In sede cautelare, la ricorrente ha contestato, in particolare, l'applicazione della sanzione nella misura massima edittale. Quanto al periculum in mora, ha dedotto un pregiudizio collegato alle proprie condizioni economiche, offrendo un principio di prova mediante dichiarazioni sostitutive rese sotto responsabilità.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza sanzionatoria impugnata. La decisione cautelare valorizza, da un lato, la contestazione relativa all'applicazione della sanzione nella misura massima edittale e, dall'altro, la sussistenza del periculum in mora, ravvisato nel pregiudizio derivante dalle condizioni economiche della ricorrente, supportate da un principio di prova costituito dalle dichiarazioni sostitutive depositate in giudizio. L'ordinanza non definisce il merito della controversia, per il quale è stata fissata udienza pubblica al 24 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha accolto la domanda incidentale e sospeso l'efficacia dell'ordinanza sanzionatoria.
Massime di principio
- In sede cautelare, la contestazione dell'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima edittale può integrare il fumus boni iuris quando la legittimità della concreta quantificazione della sanzione sia oggetto di contestazione, ferma la necessità di una valutazione completa nel merito.
- Il periculum in mora può essere ravvisato nel pregiudizio economico derivante dall'immediata efficacia di una sanzione pecuniaria, quando le condizioni economiche del destinatario siano dedotte e sorrette da un principio di prova mediante dichiarazioni sostitutive rese sotto responsabilità.
- L'accoglimento della domanda cautelare con sospensione dell'atto impugnato non definisce il merito della controversia, che deve essere trattato nella successiva udienza pubblica.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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