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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04803/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da una lunga vicenda successoria e divisoria relativa a un terreno con sovrastante fabbricato in Comune di Scigliano. Alcuni eredi di uno dei coeredi originari avevano chiesto di accertare la propria proprietà su alcune porzioni del terreno e del fabbricato, nonché un diritto di passaggio sulla proprietà altrui, deducendo che tali diritti erano già stati riconosciuti da una precedente sentenza del Tribunale di Cosenza passata in giudicato nel 2004, resa in una causa di scioglimento della comunione ereditaria. I convenuti avevano a loro volta proposto domanda riconvenzionale di usucapione dei beni assegnati in quella precedente vicenda ad altri condividenti. Il tribunale aveva rigettato la riconvenzionale richiamando il giudicato, mentre la corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo che il giudicato non impedisse una successiva domanda di usucapione riferita a un diverso lasso temporale successivo alle scritture private del 1967 e del 1972, e aveva quindi accertato l'usucapione del fabbricato e del fondo attiguo sulla base delle prove testimoniali. In cassazione si deduce un unico motivo: violazione dell'art. 2909 c.c. per erronea interpretazione del giudicato formatosi sulla sentenza del 2002, sostenendo che il possesso utile ad usucapionem non poteva essere conteggiato prima del passaggio in giudicato della precedente sentenza reiettiva; poiché la domanda riconvenzionale era stata proposta nel 2009, il possesso successivo al 4 febbraio 2004 non avrebbe raggiunto il ventennio richiesto dall'art. 1158 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto corretta la censura sulla violazione dell'art. 2909 c.c., affermando che, quando una precedente sentenza passata in giudicato ha definito la proprietà e respinto la domanda del possessore, il nuovo possesso utile ai fini dell'usucapione può essere valutato solo a partire dal giorno successivo al passaggio in giudicato di quella sentenza e non da una data anteriore ricavata dal precedente assetto negoziale. Poiché tra il 4 febbraio 2004 e l'inizio del nuovo giudizio nel 2009 non era decorso il ventennio richiesto dall'art. 1158 c.c., la Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di merito, ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda riconvenzionale di usucapione proposta dagli odierni controricorrenti. Ha inoltre regolato le spese ponendole a carico della parte soccombente, con liquidazione per i gradi di merito e per il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    "l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa"

    il giudicato sostanziale rende irretrattabile l'accertamento e preclude una nuova decisione sulla stessa situazione giuridica; nel caso di specie impedisce di far decorrere l'usucapione da un periodo anteriore al passaggio in giudicato della precedente sentenza

  • art. 324 c.p.c.

    è richiamato per la nozione di giudicato formale, ossia della sentenza non più soggetta ai mezzi ordinari di impugnazione

  • art. 1158 c.c.

    richiede il possesso continuato per venti anni ai fini dell'usucapione; nel caso concreto il periodo successivo al giudicato precedente era insufficiente

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato ha definito il diritto di proprietà e ha respinto la pretesa del possessore, il termine utile per l'usucapione può decorrere solo dal giorno successivo al passaggio in giudicato di quella sentenza, salvo atti del possessore che integrino riconoscimento del diritto altrui.
  • Il giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. preclude di valorizzare, in un successivo giudizio, un possesso già considerato o comunque anteriore al consolidamento della precedente decisione, se ciò vanificherebbe l'effetto preclusivo della sentenza definitiva.
  • Se dalla corretta individuazione del dies a quo dell'usucapione emerge in modo oggettivo che il ventennio non è decorso, la causa può essere definita in cassazione senza rinvio con rigetto della domanda di usucapione, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • La proposizione di una domanda giudiziale volta all'accertamento della proprietà interrompe la prescrizione acquisitiva del possesso 'ad usucapionem' fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce quel giudizio.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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