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Ordinanza

Ordinanza n. 1446/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500786

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 42/2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto ricorso per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 42/2023. A seguito di una precedente ordinanza istruttoria, la ricorrente aveva rinnovato la notificazione del ricorso presso l'indirizzo protocollo@pec.asp.crotone.it, risultante dal registro IPA. Il Collegio ha rilevato che l'Azienda Sanitaria dispone invece dell'indirizzo uo.uff.leg@pec.asp.crotone.it, risultante dal registro PP.AA., registro che prevale ai fini della notificazione degli atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni. La questione esaminata riguarda pertanto la validità della notificazione del ricorso introduttivo e la necessità della sua rinnovazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato nulla anche la notificazione eseguita il 20 marzo 2026, poiché effettuata presso un indirizzo PEC presente nel registro IPA nonostante l'esistenza di un diverso indirizzo PEC risultante dal registro PP.AA. Il Collegio ha precisato che la notificazione presso l'indirizzo IPA è possibile soltanto quando l'amministrazione non disponga di un indirizzo risultante dal registro PP.AA. La nullità è stata ritenuta sanabile mediante rinnovazione della notificazione. È stata quindi ordinata alla parte ricorrente la rinnovazione entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza. La successiva camera di consiglio è stata fissata al 15 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 3-bis, comma 1-bis, l. n. 53/1994

    La notificazione telematica degli atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni deve essere effettuata secondo l'indirizzo PEC risultante dal registro previsto dalla disposizione, ove disponibile.

  • art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012

    L'indirizzo PEC risultante dal registro PP.AA. prevale sull'indirizzo eventualmente presente nel registro IPA; la notificazione presso l'indirizzo IPA è ammessa solo in assenza di un indirizzo nel registro PP.AA.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione dispone di un indirizzo PEC risultante dal registro PP.AA., la notificazione telematica degli atti giudiziari deve essere effettuata presso tale indirizzo; la notificazione presso un diverso indirizzo risultante dal registro IPA è nulla.
  • La notificazione nulla del ricorso introduttivo per utilizzazione dell'indirizzo PEC errato può essere rinnovata, secondo il termine assegnato dal giudice, anziché determinare immediatamente l'improcedibilità del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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