Sentenza n. 1008/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 1986/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 18 aprile 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 1986/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 1.500 euro. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Ha chiesto, inoltre, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire prova dell'integrale esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c., che era stata notificata all'Amministrazione in copia conforme e che, alla data del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In assenza di prova dell'avvenuto adempimento, ha ordinato al Ministero di erogare alla ricorrente, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 1.500 euro. Ha nominato fin d'ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale interverrà su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni. Il commissario potrà adottare gli atti necessari all'esecuzione, anche mediante variazioni di bilancio, stipulazione di mutui o prestiti e avvalimento di funzionari e strutture amministrative; non gli è riconosciuto alcun compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre oneri e spese generali, da corrispondere direttamente al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica (o Carta docente), dell’importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico
La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla Carta docente riconosciuto nel titolo giudiziale posto in esecuzione.
art. 324 c.p.c.
Il giudicato della sentenza civile è stato ritenuto comprovato dalla dichiarazione della cancelleria del Tribunale di Milano.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine costituisce il periodo minimo che deve decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo alla sede del debitore pubblico prima dell'esecuzione giudiziale.
art. 474 c.p.c.
sentenza dotata di attestazione di conformità
Ai fini dell'esecuzione, il titolo esecutivo è la sentenza notificata in copia conforme.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione in copia conforme e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 prima dell'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- L'inerzia dell'amministrazione nell'eseguire un comando giudiziale avente contenuto patrimoniale, in assenza di prova dell'integrale adempimento, giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'assegnazione di un termine perentorio per il pagamento.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, attribuendogli i poteri necessari per adottare gli atti contabili e amministrativi occorrenti all'esecuzione.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica e rientrano nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso per l'attività di commissario ad acta.
Come è indicizzato
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