Cassazione Penale, Ordinanza n. 19174/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma l'affermazione di responsabilità per truffa già pronunciata dalla Corte d'appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato contro la decisione della Corte d'appello di Napoli del 9 dicembre 2024, che aveva affermato la sua responsabilità per truffa. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità ex art. 640 c.p., sostenendo in sostanza che la ricostruzione probatoria fosse errata o comunque illogica. La Corte di cassazione rileva però che la censura, oltre a non essere consentita in sede di legittimità perché diretta a contestare la valutazione delle prove, è anche manifestamente infondata: la Corte territoriale aveva infatti correttamente applicato i principi di diritto consolidati, individuando il ricorrente come autore della condotta truffaldina sulla base della titolarità e disponibilità della carta PostePay su cui era confluito l'ingiusto profitto.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
È il reato per cui era stata affermata la responsabilità dell'imputato; la Corte ritiene corretta la sua individuazione quale autore della condotta truffaldina sulla base degli elementi probatori valorizzati in appello.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre un vizio di motivazione che si risolva nella mera contestazione del giudizio di attendibilità o rilevanza delle prove compiuto dal giudice di merito.
- Quando la sentenza di merito individua l'autore della truffa sulla base della titolarità e disponibilità dello strumento di pagamento utilizzato per la ricezione del profitto illecito, la motivazione è censurabile in cassazione solo per manifeste illogicità o violazioni di legge, non per una diversa lettura del materiale probatorio.
- La manifesta infondatezza del motivo, unita alla sua inammissibilità perché volta a rivalutare il merito, conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e alle conseguenze economiche previste dalla legge.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso lascia impregiudicata la decisione di merito sulla responsabilità penale dell'imputato.
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