Sentenza n. 2101/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna n. 423/2022, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava l’ordine di demolizione di tettoie, box e ulteriori manufatti destinati a stalla e assistenza ai cavalli, realizzati in epoca risalente dai precedenti proprietari. Deduceva: 1) l’erroneità della sentenza per non avere considerato la propria estraneità alla realizzazione degli abusi e il proprio acquisto in buona fede; 2) l’erronea applicazione dell’art. 21-octies l. 241/1990, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto fornire una motivazione rafforzata sul mancato accoglimento delle osservazioni presentate; 3) il carattere precario delle opere, tale da renderle soggette a SCIA o, comunque, alla sanzione pecuniaria prevista dall’art. 14 l.r. Sardegna n. 23/1985, anziché alla demolizione; 4) l’incompetenza del Comune, assumendo che, in presenza del vincolo paesaggistico, il potere sanzionatorio spettasse alla Regione o all’ente gestore del vincolo. In corso di giudizio chiedeva inoltre l’applicazione retroattiva delle disposizioni del c.d. Decreto Salva Casa, in particolare dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la sentenza del TAR, ma con precisazioni in ordine all’esecuzione dell’ordine demolitorio. Ha escluso l’applicazione retroattiva dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001, ritenendo che le nuove disposizioni del Decreto Salva Casa non si applichino ai provvedimenti anteriormente impugnati, ferma la possibilità per il Comune di riesaminare la domanda originaria alla luce della normativa sopravvenuta. Ha respinto il primo motivo perché gli ordini di demolizione e ripristino hanno natura reale e riguardano illeciti permanenti: la loro adozione prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante nella realizzazione dell’abuso. Ha respinto il secondo motivo richiamando il principio secondo cui il decorso del tempo e l’affidamento del privato non impediscono, di per sé, l’adozione dell’ordine di demolizione, in conformità all’Adunanza Plenaria n. 9/2017. Ha respinto il motivo sull’incompetenza, chiarendo che il Comune è competente ad adottare la sanzione edilizia demolitoria nell’esercizio delle proprie funzioni di governo urbanistico ed edilizio; l’intervento della Regione o dell’ente preposto alla tutela paesaggistica resta confinato alla valutazione della compatibilità dell’opera con il bene vincolato, mediante un atto di assenso avente natura endoprocedimentale. Ha ritenuto non fondata anche la censura sulla precarietà delle opere: ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. e.5), e 6, comma 2, lett. b), d.P.R. 380/2001, la precarietà dipende dalla destinazione materiale e funzionale dell’opera a un uso realmente temporaneo, contingente e limitato nel tempo, non dalla temporaneità soggettivamente dichiarata dal proprietario né dalla semplice smontabilità o assenza di infissione al suolo. Nel caso concreto, la risalenza dei manufatti e la loro funzione complessiva e stabile di servizio a un allevamento equino dimostravano l’assenza di una destinazione realmente precaria. Tuttavia, in sede esecutiva, il Comune dovrà valutare autonomamente, per ciascun manufatto, l’eventuale carattere autonomo e realmente precario prima di procedere alla demolizione specifica e all’eventuale acquisizione dell’area, verificando anche se la permanenza di singoli manufatti possa essere altrimenti giustificata. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 21-octies l. 241/1990
La censura relativa all’omessa motivazione rafforzata è stata ritenuta infondata nel quadro dei principi applicabili agli ordini di demolizione; la sentenza richiama, in particolare, la giurisprudenza sull’irrilevanza del decorso del tempo e dell’affidamento del privato, di per sé, rispetto all’esercizio del potere repressivo.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
La disposizione, introdotta dal Decreto Salva Casa, non è stata ritenuta retroattivamente applicabile ai provvedimenti anteriormente impugnati; il Comune può tuttavia riesaminare la domanda originaria alla luce della normativa sopravvenuta.
art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. 380/2001
“l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee (...)”
Sono qualificabili come nuove costruzioni i manufatti e le strutture destinati a usi non meramente temporanei.
art. 6, comma 2, lett. b), d.P.R. 380/2001
“le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni”
Rientrano nell’attività edilizia libera le opere destinate a esigenze contingenti e temporanee, immediatamente rimovibili alla cessazione della necessità e comunque entro novanta giorni.
art. 14 l.r. Sardegna n. 23/1985
La sanzione pecuniaria invocata dall’appellante non è stata ritenuta applicabile, poiché i manufatti non sono stati qualificati come opere precarie soggette al relativo regime.
Massime di principio
- Gli ordini di demolizione e ripristino relativi ad abusi edilizi hanno natura reale e reprimono illeciti permanenti; possono pertanto essere adottati nei confronti dell’attuale proprietario o possessore dell’immobile indipendentemente dalla sua responsabilità nella realizzazione dell’abuso e dal suo eventuale acquisto in buona fede.
- Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso e l’affidamento del proprietario non impediscono, di per sé, l’adozione dell’ordine di demolizione, secondo i principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2017.
- In presenza di un vincolo paesaggistico, il Comune conserva la competenza ad adottare le sanzioni edilizie demolitorie; la Regione o l’autorità preposta alla tutela paesaggistica interviene sulla compatibilità dell’opera con il bene vincolato mediante un atto di assenso avente natura endoprocedimentale, senza sostituirsi al Comune nell’esercizio del potere edilizio repressivo.
- La precarietà di un manufatto deve essere desunta dalla sua intrinseca destinazione materiale e funzionale a un uso realmente contingente, temporaneo e limitato nel tempo, non dalla mera destinazione soggettivamente dichiarata, dalla smontabilità o dall’assenza di stabile infissione al suolo.
- Le disposizioni del c.d. Decreto Salva Casa non si applicano retroattivamente ai provvedimenti edilizi anteriormente impugnati, salva la possibilità per il Comune di riesaminare la situazione alla luce della normativa sopravvenuta. Anche quando l’ordine demolitorio è confermato, l’amministrazione deve valutare in sede esecutiva il carattere autonomo e realmente precario dei singoli manufatti prima di procedere alla loro specifica demolizione e all’eventuale acquisizione dell’area.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 544/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 545/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 550/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 551/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 552/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 553/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →