Ordinanza n. 124/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -dell’invito a sottoscrivere gli accordi contrattuali reiterato dalla ASL TA con nota 29/12/25 prot. n. 277622 comprensivo delle allegate bozze contrattuali recanti all’art. 19 una clausola di salvaguardia riformulata, nonché, ove occorra; -di ogni altro atto presupposto già impugnato con il ricorso introduttivo e segnatamente la DGR Puglia n. 1265/25, la delib. C.S. ASL Taranto n. 1611/25, l’invito 20/10/25 a sottoscrivere gli accordi contrattuali recanti la clausola di salvaguardia di cui all’art. 19 della proposta contrattuale, la nota ASL Taranto 11/11/25 prot. n. 241619 di rigetto della diffida di Sol Levante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: invito dell'Azienda sanitaria locale Taranto a sottoscrivere accordi contrattuali per l'acquisto di prestazioni sanitarie, con clausola di salvaguardia riformulata, nonché gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, l'invito dell'Azienda sanitaria locale Taranto a sottoscrivere gli accordi contrattuali e le relative bozze, censurando in particolare la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 19. Sono stati inoltre impugnati la deliberazione della Giunta regionale pugliese, la deliberazione del commissario straordinario dell'ASL Taranto, il precedente invito alla sottoscrizione degli accordi e la nota con cui l'ASL aveva respinto la diffida della società. È stata chiesta la sospensione cautelare degli atti, prospettando anche un pregiudizio derivante dalla richiesta di restituzione di somme erogate extra-budget.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Richiamando il precedente decreto monocratico, ha ritenuto che la sottoscrizione del contratto di regolamentazione e di acquisto delle prestazioni sanitarie costituisca, anche in presenza della clausola di salvaguardia, l'esito di una libera valutazione dell'operatore imprenditoriale. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha considerato nettamente prevalente l'interesse pubblico dell'ASL, in ragione della funzione della clausola di salvaguardia di assicurare il rispetto della programmazione economica e il contenimento della spesa pubblica, evitando che i vincoli finanziari predeterminati siano esposti a iniziative giudiziarie. Ha inoltre escluso, allo stato, l'esistenza di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dalla richiesta di restituzione delle somme erogate extra-budget. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare collegiale.
Massime di principio
- In presenza di una clausola contrattuale di salvaguardia diretta a garantire il rispetto della programmazione economica e il contenimento della spesa sanitaria, l'interesse pubblico alla tutela dei vincoli finanziari può prevalere, nella fase cautelare, sull'interesse dell'operatore privato accreditato alla sospensione degli atti che ne impongono l'accettazione.
- La sottoscrizione di un contratto per la regolamentazione e l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte di un operatore privato accreditato può essere qualificata, ai fini cautelari, come esito di una libera valutazione imprenditoriale, anche quando il contratto contiene una clausola di salvaguardia economico-finanziaria.
- La prospettazione di una richiesta di restituzione di somme erogate extra-budget non dimostra, di per sé e allo stato degli atti, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a fondare la tutela cautelare.
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