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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38514/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Il vicino aveva convenuto in giudizio la società proprietaria di alcuni manufatti chiedendone la demolizione perché costruiti in violazione delle distanze legali rispetto alla sua proprietà, con specifico riguardo alla distanza dal confine. Il Tribunale aveva accolto la domanda limitatamente ai manufatti posti a distanza inferiore a cinque metri dal confine. La Corte d’appello aveva poi rigettato l’impugnazione della società, salvo il capo relativo a una terrazza non più in discussione. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe considerato che l’attore aveva lamentato solo la modifica della situazione preesistente a seguito di una ristrutturazione del 2009, circostanza che non sarebbe stata provata; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c., assumendo che la consulenza tecnica avesse escluso una radicale trasformazione del manufatto e che quindi dovesse ritenersi invariata la situazione originaria; 3) violazione dell’art. 873 c.c. e delle norme regolamentari comunali, sostenendo che la distanza minima tra costruzioni era rispettata e che la maggiore distanza dal confine non fosse applicabile, trattandosi di una baracca in legno pertinenziale del fabbricato principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le questioni oggi poste non fossero state devolute al giudice di appello, poiché la società, in quella sede, aveva censurato soltanto il capo della sentenza di primo grado che l’aveva condannata a demolire i manufatti in muratura e legno nonostante la mancata specifica domanda dell’attore, senza quindi riproporre le ulteriori questioni sulla ristrutturazione, sulla natura del manufatto e sull’applicabilità delle distanze dal confine. Per questo le doglianze sono state considerate nuove e non esaminabili in sede di legittimità. La Corte ha altresì richiamato il filtro di inammissibilità di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata ritenuta inammissibile perché le questioni dedotte in cassazione non risultavano devolute al giudice d’appello.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato sulla valutazione delle prove e del contenuto della consulenza tecnica; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché introduceva questioni non precedentemente devolute.

  • art. 873 c.c.

    Richiamato come disciplina delle distanze legali tra costruzioni; la Corte non è entrata nel merito della sua applicazione per difetto di devoluzione delle questioni.

  • norme adottate dal Comune di Pietrasanta

    Richiamate dalla ricorrente per sostenere l’inapplicabilità della maggiore distanza dal confine ai manufatti pertinenziali, ma la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Indicata come norma di ricorso per cassazione per violazione di legge, ma i motivi sono stati dichiarati inammissibili per novità delle questioni.

  • art. 360-bis c.p.c., n. 1

    Richiamato quale filtro di inammissibilità, applicato per impedire l’esame di ricorsi non idonei a superare un consolidato orientamento di legittimità.

  • art. 334 c.p.c., comma 2

    Citato incidentalmente nel passaggio sul filtro ex art. 360-bis c.p.c., come possibile rilievo della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato incidentalmente nel contesto della funzione di filtro e della rapidità di definizione dei ricorsi inconsistente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • legge n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Richiamata quale norma introduttiva del comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere esaminate censure che introducano questioni di fatto o di diritto non specificamente devolute al giudice di appello, poiché tali questioni restano precluse e rendono il motivo inammissibile.
  • La violazione di norme sostanziali o processuali non consente di superare il vaglio di ammissibilità se il motivo tende a prospettare per la prima volta questioni non trattate nei gradi precedenti.
  • Il filtro di inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. opera sul singolo motivo e al momento della decisione, consentendo di arrestare il ricorso quando esso sia incompatibile con un orientamento consolidato o comunque non meritevole di ulteriore esame.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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