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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41392/2021 del 23/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR delle Marche che aveva dichiarato inammissibile il suo appello in una controversia tributaria relativa a un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013, ai fini IRES e IRAP. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, portando a conoscenza della Corte l'esistenza del ricorso; la cancelleria ha però certificato che il ricorso non era stato iscritto a ruolo e non risultava depositato nei termini prescritti. Il punto decisivo è quindi processuale: la Corte rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito/iscrizione a ruolo, nonostante la costituzione della parte intimata.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, rilevando d'ufficio il mancato deposito del ricorso e la mancata iscrizione a ruolo, potere esercitabile anche quando la controparte abbia comunque portato il ricorso a conoscenza della Corte mediante controricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.800,00 oltre spese prenotate e debito, e ha dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    La Corte lo richiama per porre a carico del ricorrente soccombente le spese del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ne dà applicazione per attestare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato come parametro del contributo unificato cui si commisura l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito del ricorso e la mancata iscrizione a ruolo comportano l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio dalla Corte.
  • L'improcedibilità può essere dichiarata anche se la parte intimata ha comunque depositato controricorso, perché tale atto rende nota alla Corte l'esistenza del ricorso ma non sana il difetto di deposito del ricorso principale.
  • La condanna alle spese segue la soccombenza nel giudizio di legittimità anche quando la definizione avvenga per improcedibilità del ricorso.
  • In presenza dei presupposti processuali, la Corte deve dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso per cassazione respinto o dichiarato improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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