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Ordinanza

Ordinanza n. 3095/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Prima) n. 22166/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202500205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 22166/2024, oggetto degli appelli proposti da TIM S.p.A. e AGCom

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel giudizio di appello relativo alla sentenza del TAR Lazio n. 22166/2024, sospeso a seguito di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, Wind Tre S.p.A. è intervenuta chiedendo di essere ammessa quale parte nuova del procedimento nazionale ai sensi dell'art. 97, par. 2, del Regolamento di procedura della Corte di giustizia, affinché potesse partecipare al giudizio europeo. Ha inoltre chiesto la comunicazione dell'intervento alla Cancelleria della Corte di giustizia e, nel merito, l'accoglimento degli appelli di AGCom e TIM. Le altre parti non si sono opposte all'intervento.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ammesso provvisoriamente l'intervento di Wind Tre S.p.A., limitatamente alla partecipazione al giudizio davanti alla Corte di giustizia quale parte nuova ai sensi dell'art. 97, par. 2, del relativo Regolamento di procedura. La decisione è stata giustificata dall'esigenza di evitare che, durante la sospensione del giudizio nazionale conseguente al rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, la partecipazione del terzo al giudizio europeo diventasse definitivamente preclusa, in linea con precedenti della giurisprudenza amministrativa. L'ammissione è stata disposta allo stato e con riserva di una successiva valutazione definitiva sull'ammissibilità dell'intervento. La Segreteria è stata incaricata di comunicare il provvedimento alla Cancelleria della Corte di giustizia. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 97, par. 2, Regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea

    parte nuova del procedimento nazionale

    La disposizione è stata richiamata quale base per consentire al terzo interveniente nel giudizio nazionale di partecipare al procedimento davanti alla Corte di giustizia.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia determina la sospensione del giudizio nazionale e costituisce il contesto processuale nel quale è stata valutata l'ammissione provvisoria dell'intervento.

Massime di principio

  • Quando un giudizio amministrativo nazionale è sospeso in conseguenza di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, il giudice nazionale può ammettere provvisoriamente l'intervento di un terzo, anche durante la sospensione, se ciò è necessario per consentirgli di partecipare al procedimento europeo quale parte nuova del procedimento nazionale e per evitare la definitiva preclusione di tale partecipazione.
  • L'ammissione provvisoria dell'intervento può essere limitata alla partecipazione al giudizio davanti alla Corte di giustizia, con riserva di una successiva decisione definitiva sull'ammissibilità dell'intervento nel giudizio nazionale.
  • In assenza di opposizione delle altre parti, il giudice nazionale può disporre la comunicazione del provvedimento di ammissione alla Cancelleria della Corte di giustizia.

Come è indicizzato

MaterieAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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