Sentenza n. 7194/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per attesa occupazione, presentata l’8 luglio 2024
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Roma sulla domanda di conversione del proprio permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per attesa occupazione. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha comunicato di avere adottato, in data 14 aprile 2026, un provvedimento espresso di rigetto dell’istanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L’adozione del provvedimento espresso di rigetto ha infatti fatto venire meno l’interesse alla decisione sull’originaria azione avverso il silenzio, non essendo più configurabile un comportamento omissivo dell’Amministrazione da accertare. La sentenza non ha esaminato la legittimità sostanziale del rigetto, che costituisce un distinto provvedimento eventualmente impugnabile con le forme proprie. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della natura in rito della pronuncia.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
all’udienza del 21.4.2026, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a., è stato dato avviso alle parti della possibile sopravvenuta esistenza di una causa di improcedibilità del ricorso
La disposizione è stata applicata per informare le parti della possibile causa di improcedibilità emersa nel corso del giudizio.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio-inadempimento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento espresso sull’istanza rimasta precedentemente inevasa.
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso definisce la questione del silenzio, ma non comporta di per sé una valutazione giudiziale sulla legittimità sostanziale del provvedimento adottato, che deve essere eventualmente contestato con un’autonoma impugnazione.
- Quando il giudizio sul silenzio si conclude per una causa processuale senza esame del merito della pretesa sostanziale, il giudice può compensare le spese di lite.
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