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Sentenza

Sentenza n. 11162/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento - del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste – DIQPAI – DG PQA prot. n. 0633056 del 15.11.2023, pubblicato in data 12.01.2024, di approvazione della “graduatoria definitiva” inerente ai programmi presentati nell'ambito della procedura indetta con avviso pubblico prot. n. 0182458 del 22 aprile 2022, come modificato dal successivo avviso pubblico prot. n. 0324845 del 21.07.2022, e relativi allegati, recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 0673777 del 22 dicembre 2021; - della graduatoria allegata al decreto di cui al punto che precede, nonché di tutti gli ulteriori atti inerenti al relativo procedimento, comunque denominati, ivi compresi il decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0621652 del 05.12.2022, il verbale della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando prot. n. 340824 del 30.06.2023 e la relativa nota di trasmissione. la nota del Presidente della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando prot. n. 0341697 del 30.06.2023, il decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0342515 del 30.06.2023, pubblicato in pari data, di approvazione della “graduatoria provvisoria” inerente ai programmi presentati nell'ambito della procedura suddetta e la relativa graduatoria ivi allegata, il verbale della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando del 19.10.2023 e la relativa nota di trasmissione del 20.10.2023 prot. n. 584063, tutte le griglie di valutazione del programma presentato dal ricorrente, ivi comprese quelle inerenti all'ulteriore valutazione effettuate a seguito della presentazione dell'istanza di riesame, nonché quelle inerenti ai programmi classificati ai posti da n. 1 a n. 39 della graduatoria; - di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi compresi lo stesso avviso pubblico di cui al provvedimento del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0182458 del 22.04.2022, come modificato a seguito dell'avviso pubblico di cui al provvedimento del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0324845 del 21.07.2022 e dei relativi allegati, nonché della circolare esplicativa delle modalità di presentazione della proposta definitiva di Contratto di Filiera prot. n. 0525180 del 27.09.2023, pubblicata in pari data;

Giustizia amministrativa202401973

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria definitiva e atti della procedura di finanziamento dei contratti di filiera, con collocazione del programma del ricorrente al posto n. 227 e attribuzione di 81 punti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava la graduatoria definitiva relativa ai programmi presentati nell'ambito del V bando per i contratti di filiera e gli atti presupposti, deducendo inizialmente tredici motivi. In particolare, lamentava l'illegittima esclusione del proprio programma dalla prosecuzione della procedura per esaurimento delle risorse; l'illegittimità dell'avviso; l'erronea valutazione del progetto e l'attribuzione dei punteggi, sia con riferimento ai propri parametri valutativi sia con riferimento ai programmi collocati ai primi posti della graduatoria; la violazione dei principi di trasparenza, competenza, collegialità e adeguatezza dell'istruttoria; l'insufficienza della motivazione fondata sul punteggio numerico; l'omessa predeterminazione dei criteri per l'erogazione dei contributi; l'illegittimità della circolare del 27 settembre 2023; l'incompetenza del Direttore generale; nonché vizi degli atti di approvazione della graduatoria definitiva. Il ricorrente ha successivamente rinunciato ai motivi nn. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, mantenendo i motivi nn. 3, 5 e 6, concernenti essenzialmente la valutazione del proprio programma da parte della Commissione. Il TAR ha disposto istruttoria sul riesame del progetto. Nel corso del giudizio, a seguito dello scorrimento e della nuova misura di finanziamento, il programma è stato ammesso al beneficio ed è stato sottoscritto il contratto di filiera.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che la sottoscrizione del contratto di filiera e il correlato riconoscimento del beneficio economico avessero integralmente soddisfatto, in via extragiudiziale e per effetto dell'attività amministrativa, la pretesa sostanziale azionata. Il ricorrente non avrebbe potuto conseguire un'ulteriore utilità concreta dall'eventuale annullamento degli atti impugnati, essendo stato raggiunto il risultato perseguito con il ricorso. La pronuncia non contiene quindi una decisione di merito sulla fondatezza dei motivi residui, ma dà atto del venir meno oggettivo della lite. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni e per il comportamento processuale delle parti.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ai fini della pronuncia di merito contemplata all'art. 34, comma 5, c.p.a., e, conseguentemente, della declaratoria di cessazione della materia del contendere, costituiscono presupposti necessari il pieno soddisfacimento, per fatto dell'Amministrazione ed in via extragiudiziale, della pretesa originaria e successivamente azionata con la domanda giudiziale, della quale viene riconosciuta la fondatezza, e il correlato conseguimento dell’utilità – dipendente dall’azione della P.A. - cui aspira il ricorrente, in modo tale da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite.

    La cessazione della materia del contendere richiede il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale per effetto dell'Amministrazione e il conseguimento dell'utilità perseguita, tale da rendere inutile la prosecuzione del giudizio.

  • art. 7 dell'avviso pubblico del 22 aprile 2022

    La disposizione è richiamata quale base del termine per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

  • art. 9 dell'avviso pubblico

    La disposizione è richiamata con riferimento ai criteri di valutazione dei programmi e alle soglie minime di punteggio.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. presuppone che l'Amministrazione abbia integralmente soddisfatto, anche in via extragiudiziale, la pretesa sostanziale azionata e che il ricorrente abbia conseguito l'utilità concreta perseguita con il ricorso.
  • La sottoscrizione del contratto di filiera e il riconoscimento del beneficio economico rendono improseguibile la controversia sull'esclusione o sulla collocazione in graduatoria quando il ricorrente non possa ottenere, dall'annullamento degli atti impugnati, un'utilità ulteriore rispetto a quella già conseguita.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta il venir meno della necessità di esaminare nel merito i motivi di ricorso ancora pendenti, pur presupponendo il riconoscimento del pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale dedotta.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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