Sentenza n. 551/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato – attesa occupazione, emesso dal Questore della Provincia di Pesaro e Urbino, in data 25 settembre 2025, D.I.V. P.A.S. Cat. A. 12/255/2025/Imm./sb
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato – attesa occupazione, adottato dal Questore della Provincia di Pesaro e Urbino
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in attesa di occupazione. Nel corso del giudizio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché, a seguito del riesame disposto dal TAR con ordinanza n. 52/2026, l'amministrazione ha rilasciato il permesso di soggiorno. Ha inoltre chiesto la condanna dell'amministrazione alle spese. Dal testo emerge che il provvedimento impugnato era fondato anche sull'assenza di osservazioni al preavviso di diniego, osservazioni che il ricorrente non aveva presentato.
La decisione
Il TAR, decidendo in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il rilascio del permesso di soggiorno in sede di riesame ha eliminato l'utilità concreta della decisione sul diniego impugnato. La richiesta di condanna alle spese è stata respinta: le spese sono state compensate in ragione del fatto che il diniego si fondava anche sulla mancata presentazione di osservazioni al preavviso di diniego, condotta che avrebbe potuto contribuire a evitare il contenzioso.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La cessazione della materia del contendere consegue al venir meno dell'utilità della pronuncia per effetto del rilascio del titolo richiesto in sede di riesame.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione rilascia il titolo o adotta un provvedimento satisfattivo in sede di riesame, viene meno l'utilità concreta della decisione sul provvedimento originariamente impugnato e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia è divenuta improcedibile per effetto del riesame amministrativo, ma il provvedimento impugnato era stato determinato anche dalla mancata partecipazione del ricorrente al procedimento, in particolare dall'omessa presentazione di osservazioni al preavviso di diniego.
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