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Sentenza

Sentenza n. 41/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 302/2025 del Tribunale Civile di Milano Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202502361

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta Docente per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Milano, passata in giudicato e notificata al Ministero il 7 febbraio 2025, con la quale l'amministrazione era stata condannata a riconoscere il beneficio economico di 500 euro annui mediante la Carta Docente, per complessivi 1.500 euro, a decorrere dall'anno scolastico 2022/23 e fino all'anno 2024/25. Dedotta la mancata esecuzione della pronuncia anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni, la ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'an o il quantum del credito e senza fornire indicazioni sull'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del giudice del lavoro. Ha rilevato che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e che non risultavano effettuati pagamenti, neppure parziali. L'assenza di contestazioni dell'amministrazione sull'esistenza e sull'ammontare del credito ha confermato l'inadempimento. Il Ministero è stato quindi ordinato a effettuare integralmente i pagamenti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato sin d'ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, da attivarsi entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il commissario dovrà compiere gli atti necessari al pagamento e riferire alla Sezione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, con la quale il giudice amministrativo verifica l'esecuzione del giudicato o di altro titolo giudiziario eseguibile.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie risultanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni; decorso inutilmente tale termine, può essere accertata l'inottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione richiamata dal titolo giudiziario quale fondamento del beneficio economico annuale di 500 euro attribuito mediante la Carta Docente.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziario è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato, è decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento da parte dell'amministrazione e il pagamento non è stato eseguito.
  • In presenza di un credito riconosciuto da un titolo giudiziario e non contestato dall'amministrazione né nell'an né nel quantum, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento integrale entro un termine determinato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e determinandone preventivamente tempi e compiti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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