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Sentenza

Sentenza n. 303/2026 - Palermo, Sezione 5

per l'annullamento - DEL PROVVEDIMENTO DEL D.R.S. 10/2/2023 N. 209, DI RIMOZIONE IN AUTOTUTELA DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER L’AVVIAMENTO AL LAVORO DI 12 DISABILI AUSILIARI SPECIALIZZATI PRESSO L’ASP DI AGRIGENTO; e per l’accertamento - DEL DIRITTO DEI RICORRENTI ALL’ASSUNZIONE CON MANSIONI DI AUSILIARIO SPECIALIZZATO.

Giustizia amministrativa202600034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di rimozione in autotutela della selezione pubblica per l’avviamento al lavoro di dodici disabili con mansioni di ausiliario specializzato presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento regionale di rimozione in autotutela della selezione e hanno chiesto l’accertamento del diritto all’assunzione con mansioni di ausiliario specializzato. Il primo motivo contestava la scelta dell’amministrazione di eliminare il requisito aggiuntivo della qualifica di ausiliario specializzato, sostenendo l’illegittimità del revirement rispetto alle regole inizialmente fissate. Il secondo motivo deduceva la violazione dell’autovincolo derivante dalla lex specialis e la lesione dell’affidamento dei partecipanti sulla prosecuzione della procedura e sull’assunzione. La selezione, tuttavia, non era giunta alla graduatoria definitiva: l’autotutela aveva riguardato una graduatoria provvisoria; circa cento candidati su 142 erano stati esclusi per il requisito aggiuntivo. I ricorrenti non risultavano quindi titolari di una posizione di diritto soggettivo all’assunzione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. L’amministrazione può introdurre o eliminare un requisito aggiuntivo prima dell’approvazione della graduatoria definitiva, quando non siano ancora sorte posizioni di diritto soggettivo. La qualifica ulteriore di ausiliario specializzato, pur ritenuta ammissibile, non era imposta né inderogabile dal CCNL, che prevedeva per il profilo considerato il solo titolo di studio della scuola dell’obbligo. Il revirement era inoltre sostenuto dall’esigenza di ampliare la partecipazione, dato l’elevato numero di esclusioni. Quanto all’autovincolo, la lex specialis vincola l’amministrazione, ma può essere rimossa nell’esercizio dell’autotutela quando il procedimento non sia concluso. Prima della nomina dei vincitori, i partecipanti vantano una mera aspettativa alla conclusione della procedura e non un affidamento qualificato all’assunzione; pertanto, sono sufficienti ragioni organizzative e di interesse pubblico attuale, purché esplicitate. Nel caso concreto, il provvedimento indicava l’interesse pubblico connesso anche al rischio di azioni giurisdizionali e lo poneva a confronto con l’interesse dei destinatari. La domanda di accertamento del diritto all’assunzione è stata conseguentemente disattesa. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in 2.000 euro, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

    Il giudizio è stato definito in camera di consiglio con sentenza semplificata, dopo che le parti sono state sentite.

  • CCNL di riferimento – declaratoria delle categorie e profili

    Non prevede requisiti aggiuntivi al titolo di studio della scuola dell’obbligo.

    Il contratto collettivo non imponeva la qualifica ulteriore di ausiliario specializzato quale requisito di partecipazione alla selezione.

Massime di principio

  • Prima dell’approvazione della graduatoria definitiva e della nomina dei vincitori, l’amministrazione può modificare o rimuovere un requisito aggiuntivo previsto per una selezione pubblica, purché la scelta sia sorretta da ragioni di interesse pubblico e non contrasti con norme inderogabili.
  • La lex specialis vincola l’amministrazione durante la procedura, ma può essere rimossa in autotutela prima della conclusione del procedimento selettivo; in tale fase i partecipanti vantano, di regola, una mera aspettativa alla conclusione della procedura e non un diritto all’assunzione.
  • Quando la procedura concorsuale non è ancora conclusa con la graduatoria definitiva e la nomina dei vincitori, l’amministrazione non deve fornire una motivazione particolarmente penetrante come quella necessaria dopo il consolidamento di una posizione qualificata, essendo sufficienti ragioni organizzative sintetiche purché esplicitino l’interesse pubblico antagonista.
  • L’introduzione di un requisito ulteriore rispetto al titolo di studio previsto dal contratto collettivo non è illegittima se consentita dall’ordinamento, ma non può essere considerata inderogabile quando il contratto collettivo non la imponga; la sua successiva eliminazione può essere giustificata dall’esigenza di garantire la più ampia partecipazione alla selezione.
  • L’ampia discrezionalità amministrativa esercitabile prima della nomina dei vincitori esclude, in assenza di una procedura conclusa e di una posizione soggettiva qualificata, la configurabilità di un legittimo affidamento dei partecipanti sull’assunzione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAutotutela
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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