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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34218/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza del 10/01/2022 che aveva disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere per Fusaro (indagato per concorso in furto aggravato). Il difensore, avv.to Cimmino, deduceva violazione di legge ex art. 606 lett. c) per presunta violazione dell'art. 125 c.p.p. e per omessa motivazione rispetto alle repliche difensive depositate; nonché violazione ex art. 606 lett. b) ed e) per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 275 c.p.p. e per apparente illogicità della motivazione circa l'inadeguatezza della misura domiciliare rispetto al pericolo di recidiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Richiamando l'art. 311 c.p.p., ha ribadito che il termine per proporre il ricorso per cassazione è perentorio di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito e che il deposito deve essere effettuato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento; la data rilevante è quella in cui l'atto perviene alla cancelleria competente. Nel caso di specie il provvedimento era stato comunicato all'indagato il 15/01/2022 (al difensore il 12/01/2022), mentre il ricorso è stato depositato presso il tribunale di Napoli il 20/01/2022 e pervenuto alla cancelleria del riesame di Genova solo il 04/02/2022, oltre il termine dei 10 giorni. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma terzo c.p.p.; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; mandato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 311 cod. proc. pen.

    "l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento"

    Stabilisce il termine perentorio di 10 giorni per il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari e impone che la presentazione rilevante sia quella alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento; il deposito presso altro ufficio espone al rischio di inammissibilità per tardività.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamata come base della censura relativa all'obbligo motivazionale e alla valutazione delle repliche difensive; nella sentenza non è stata però esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità processuale del ricorso.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla presunta errata applicazione sul punto dell'idoneità delle misure alternative; la Corte non si è pronunciata sul merito per sopravvenuta inammissibilità del ricorso.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la sentenza richiama l'art. 606 (lett. b, c, e) come oggetto delle doglianze ma dichiara l'inammissibilità ai sensi del comma terzo per tardività, quindi senza decidere sui motivi sostanziali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze pecuniarie in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto la condanna al pagamento delle spese e il versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

  • art. 582 e 583 cod. proc. pen.

    Richiamati a fronte della precisazione che, salvo i casi espressamente previsti da tali articoli, la data rilevante è quella di pervenuta alla cancelleria competente; servono a ricordare le eccezioni previste dal codice circa la trasmissione degli atti.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine agli adempimenti della cancelleria a seguito della sentenza; la Corte ha disposto l'inoltro degli atti per gli adempimenti prescritti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari deve essere proposto entro 10 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito (art. 311 c.p.p.); il termine è perentorio: la tardività comporta l'inammissibilità senza esame del merito.
  • La data rilevante per la tempestività è quella in cui l'atto perviene alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; depositare il ricorso presso una cancelleria diversa espone al rischio che l'impugnazione sia considerata tardiva se non perviene anche alla cancelleria competente nei termini.
  • Se si eccepisce la mancata considerazione di memorie difensive o vizi di motivazione (art. 125, art. 275 c.p.p.), è essenziale rispettare i termini e le modalità di impugnazione per evitare che tali questioni non vengano esaminate per inammissibilità formale.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somma alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è importante valutare attentamente la tempestività e la correttezza formale prima di proporre il ricorso.
  • Per sicurezza procedurale, qualora il ricorso venga depositato in una cancelleria diversa da quella competente, occorre attivarsi immediatamente perché sia ricevuto anche dalla cancelleria competente entro il termine perentorio, documentando la tempestiva trasmissione.

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