Sentenza n. 201/2026 - Catania, Sezione 2
occupazione illegittima di fondo e azione di risarcimento danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: occupazione e trasformazione irreversibile di un fondo privato per la realizzazione di infrastrutture primarie e capannoni, senza successivo decreto di esproprio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha dedotto che il Comune avrebbe occupato, a partire dal 18 ottobre 1985, l’intero fondo di sua proprietà, comprensivo di un fabbricato rurale, realizzandovi opere pubbliche senza adottare il decreto di esproprio. Ha chiesto la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni e al pagamento delle indennità dovute per l’occupazione temporanea, legittima o illegittima, e per l’occupazione definitiva. Ha inoltre chiesto una consulenza tecnica d’ufficio per accertare l’estensione dell’area occupata, l’illegittimità dell’occupazione, i danni e il momento dell’eventuale irreversibile trasformazione del fondo. A sostegno della domanda ha prodotto soltanto il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza del 14 ottobre 1985, riferito alle sole particelle 165 e 11. Non ha indicato la data di decorrenza dell’illegittimità dell’occupazione né ha depositato gli atti relativi alla dichiarazione di pubblica utilità, all’occupazione e al procedimento espropriativo concernenti le particelle indicate nel ricorso. Il Comune non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso per genericità delle allegazioni e insufficienza della prova degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria. Ha rilevato che il verbale prodotto riguardava soltanto due delle particelle indicate e non dimostrava l’occupazione dell’intero fondo, né risultavano provati la decorrenza dell’illegittimità, gli atti del procedimento espropriativo, l’effettiva trasformazione del bene e l’entità dei danni. In applicazione dell’art. 64 c.p.a. e dell’art. 2697 c.c., il Collegio ha affermato che, nell’azione risarcitoria, grava sul danneggiato la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, senza il temperamento del metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento. Non è stato applicato il principio di non contestazione, poiché il Comune non si era costituito. La richiesta di consulenza tecnica d’ufficio è stata ritenuta inidonea a colmare le lacune probatorie imputabili alla parte, non potendo trasformarsi in uno strumento di ricerca dei fatti costitutivi della domanda. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata partecipazione del Comune al giudizio.
Norme richiamate
art. 64 c.p.a.
Impone alle parti di fornire gli elementi di prova nella loro disponibilità relativi ai fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.
art. 2697 c.c.
Nell’azione risarcitoria amministrativa opera pienamente il principio dispositivo: il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, senza il temperamento del metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento.
art. 115, comma 1, c.p.c.
Il principio di non contestazione non è applicabile in assenza di costituzione in giudizio della parte intimata.
Massime di principio
- Nell’azione risarcitoria proposta davanti al giudice amministrativo, il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità e del danno ai sensi dell’art. 2697 c.c.; il metodo acquisitivo non attenua l’onere probatorio, che opera pienamente come nell’ordinario processo dispositivo.
- In una controversia relativa all’occupazione illegittima di un fondo, il ricorrente deve allegare e provare, in modo puntuale, la titolarità del bene, l’estensione dell’area occupata, gli atti e i termini dell’eventuale procedimento espropriativo, la data di decorrenza dell’illegittimità, la trasformazione del bene e l’esistenza e quantificazione del danno.
- La consulenza tecnica d’ufficio non può essere utilizzata per supplire alla mancata allegazione o prova dei fatti costitutivi della domanda, né può trasformarsi in uno strumento di ricerca esplorativa della prova a carico della parte.
- Il principio di non contestazione non opera nei confronti della parte rimasta contumace o non costituita, sicché la mancata costituzione dell’amministrazione non esonera il ricorrente dall’onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda.
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