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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20389/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato su tre motivi principali: 1) violazione del divieto di "reformatio in peius" (art. 597 c.p.p.) perché la Corte d'appello, pur in presenza dell'impugnazione solo dell'imputato, ha aumentato l'incremento di pena relativo all'aggravante ex art. 416-bis rispetto a quanto deciso in primo grado (da 1 anno a 1 anno e 3 mesi); 2) carenza motivazionale nella valutazione comparativa tra aggravanti e attenuanti (la Corte non ha spiegato perché non ha riconosciuto le attenuanti in prevalenza, trascurando elementi quali ammissione, disponibilità al risarcimento e gravi condizioni di salute); 3) errata applicazione dell'art. 442, comma 2 c.p.p. in ordine alla diminuzione per il rito abbreviato relativa a una contravvenzione (si sarebbe applicata una riduzione di un terzo anziché della metà e, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione dovrebbe essere operata distintamente).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto violato il divieto di reformatio in peius e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento deciso dall'appello per l'aggravante ex art. 416-bis comma 1, ripristinando l'aumento previsto dal giudice di primo grado (1 anno e €1.000,00). Sulla base della riparametrazione indicata, la pena complessiva è stata rideterminata in 3 anni di reclusione e €2.400,00 di multa. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato (la comparazione aggravanti/attenuanti è sindacabile in cassazione solo per arbitrarietà o illogicità); il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile richiamando l'indirizzo delle Sezioni Unite (Savini) secondo cui la correzione in questa sede della misura della diminuente per contravvenzione è preclusa se non dedotta in appello. Infine è stata rigettata la richiesta delle parti civili di rifusione delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Aggravante contestata; la Corte d'appello aveva applicato un aumento in misura superiore rispetto al primo grado; la Cassazione ha ripristinato l'entità dell'aumento disposta dal giudice di primo grado.

  • art. 597, comma 3 c.p.p.

    Divieto di "reformatio in peius": se impugna soltanto l'imputato, il giudice d'appello non può aggravare la posizione dell'imputato rispetto a quanto deciso in primo grado. La Corte ha ravvisato la violazione e annullato l'aumento intervenuto in grado d'appello.

  • art. 442, comma 2 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alla misura della diminuzione per il rito abbreviato applicabile ai reati contravvenzionali; il ricorrente lamentava l'applicazione di una diminuzione di un terzo anziché della metà. La Corte ha ritenuto la questione inammissibile se non proposta in appello.

  • art. 620, lett. I) c.p.p.

    Potere della Cassazione di annullare la sentenza impugnata limitatamente a parti determinate; utilizzato per annullare l'aumento applicato dall'appello e ripristinare la misura disposta in primo grado.

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite, sentenza 31/03/2022 (Savini)

    Principio secondo cui la Corte di Cassazione non può correggere in sede di legittimità la misura della diminuente per reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato se l'errore non è stato dedotto in appello; perciò la questione è preclusa se non prospettata nel giudizio di appello.

Massime di principio

  • Se in appello impugna solo l'imputato, il giudice d'appello non può aggravare la posizione dell'imputato rispetto al primo grado (divieto di reformatio in peius); eventuali aggravamenti illegittimi saranno annullati dalla Cassazione.
  • La valutazione comparativa tra aggravanti e attenuanti in sede di merito è sindacabile in Cassazione solo se frutto di arbitrio o ragionamento illogico; la mera diversa valutazione fattuale non basta per ottenere l'annullamento.
  • Le questioni relative alla misura delle diminuenti per il rito abbreviato (soprattutto per reati contravvenzionali) devono essere dedotte in appello per poter essere valutate in Cassazione: le Sezioni Unite hanno precluso la loro trattazione direttamente in sede di legittimità se non prospettate prima.
  • Quando l'accoglimento parziale del ricorso dell'imputato non arreca pregiudizio alle parti civili, queste ultime non hanno automaticamente titolo alla rifusione delle spese di lite connesse all'impugnazione.

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