Cassazione Penale, Sentenza n. 20389/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su tre motivi principali: 1) violazione del divieto di "reformatio in peius" (art. 597 c.p.p.) perché la Corte d'appello, pur in presenza dell'impugnazione solo dell'imputato, ha aumentato l'incremento di pena relativo all'aggravante ex art. 416-bis rispetto a quanto deciso in primo grado (da 1 anno a 1 anno e 3 mesi); 2) carenza motivazionale nella valutazione comparativa tra aggravanti e attenuanti (la Corte non ha spiegato perché non ha riconosciuto le attenuanti in prevalenza, trascurando elementi quali ammissione, disponibilità al risarcimento e gravi condizioni di salute); 3) errata applicazione dell'art. 442, comma 2 c.p.p. in ordine alla diminuzione per il rito abbreviato relativa a una contravvenzione (si sarebbe applicata una riduzione di un terzo anziché della metà e, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione dovrebbe essere operata distintamente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto violato il divieto di reformatio in peius e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento deciso dall'appello per l'aggravante ex art. 416-bis comma 1, ripristinando l'aumento previsto dal giudice di primo grado (1 anno e €1.000,00). Sulla base della riparametrazione indicata, la pena complessiva è stata rideterminata in 3 anni di reclusione e €2.400,00 di multa. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato (la comparazione aggravanti/attenuanti è sindacabile in cassazione solo per arbitrarietà o illogicità); il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile richiamando l'indirizzo delle Sezioni Unite (Savini) secondo cui la correzione in questa sede della misura della diminuente per contravvenzione è preclusa se non dedotta in appello. Infine è stata rigettata la richiesta delle parti civili di rifusione delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Aggravante contestata; la Corte d'appello aveva applicato un aumento in misura superiore rispetto al primo grado; la Cassazione ha ripristinato l'entità dell'aumento disposta dal giudice di primo grado.
art. 597, comma 3 c.p.p.
Divieto di "reformatio in peius": se impugna soltanto l'imputato, il giudice d'appello non può aggravare la posizione dell'imputato rispetto a quanto deciso in primo grado. La Corte ha ravvisato la violazione e annullato l'aumento intervenuto in grado d'appello.
art. 442, comma 2 c.p.p.
Norma richiamata in relazione alla misura della diminuzione per il rito abbreviato applicabile ai reati contravvenzionali; il ricorrente lamentava l'applicazione di una diminuzione di un terzo anziché della metà. La Corte ha ritenuto la questione inammissibile se non proposta in appello.
art. 620, lett. I) c.p.p.
Potere della Cassazione di annullare la sentenza impugnata limitatamente a parti determinate; utilizzato per annullare l'aumento applicato dall'appello e ripristinare la misura disposta in primo grado.
Giurisprudenza: Sezioni Unite, sentenza 31/03/2022 (Savini)
Principio secondo cui la Corte di Cassazione non può correggere in sede di legittimità la misura della diminuente per reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato se l'errore non è stato dedotto in appello; perciò la questione è preclusa se non prospettata nel giudizio di appello.
Massime di principio
- Se in appello impugna solo l'imputato, il giudice d'appello non può aggravare la posizione dell'imputato rispetto al primo grado (divieto di reformatio in peius); eventuali aggravamenti illegittimi saranno annullati dalla Cassazione.
- La valutazione comparativa tra aggravanti e attenuanti in sede di merito è sindacabile in Cassazione solo se frutto di arbitrio o ragionamento illogico; la mera diversa valutazione fattuale non basta per ottenere l'annullamento.
- Le questioni relative alla misura delle diminuenti per il rito abbreviato (soprattutto per reati contravvenzionali) devono essere dedotte in appello per poter essere valutate in Cassazione: le Sezioni Unite hanno precluso la loro trattazione direttamente in sede di legittimità se non prospettate prima.
- Quando l'accoglimento parziale del ricorso dell'imputato non arreca pregiudizio alle parti civili, queste ultime non hanno automaticamente titolo alla rifusione delle spese di lite connesse all'impugnazione.
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