Cassazione Penale, Sentenza n. 39541/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato ritenuto responsabile del reato di truffa per aver convinto gli addetti dell'esercizio commerciale "Playground" ad accettare in pagamento un assegno di 4.000 euro emesso su conto corrente estinto e intestato a società diversa da quella indicata nella sottoscrizione, mediante una rappresentazione ingannevole. In cassazione il difensore deduceva: 1) nullità della sentenza per mancanza di prova della notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado; 2) vizio di motivazione e errata qualificazione del fatto, che avrebbe dovuto essere riconosciuto come insolvenza fraudolenta (più lieve) e non come truffa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il decreto di citazione a giudizio risultava regolarmente notificato l'8 giugno 2015 con timbro sul relativo foglio di notifica. Ha dichiarato infondato anche il secondo motivo, confermando la qualificazione della condotta come truffa: la Corte d'appello aveva motivato che l'imputato aveva posto in essere una rappresentazione artificiosa e duratura (più di un'ora) finalizzata a ingannare la vittima, oltre la semplice dissimulazione dello stato di insolvenza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8 D.L. n. 137/2020
Permette lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; il procedimento in Cassazione si è svolto secondo tale disciplina
Codice di procedura penale, artt. 178 e ss.
Norme sulla notifica degli atti processuali: la Corte ha ritenuto valida la notifica del decreto di citazione a giudizio sulla base del timbro apposto sul foglio allegato
Codice penale, art. 640
La truffa richiede una condotta di simulazione o artificio idonea a ingannare la vittima; la Corte ha qualificato la condotta del ricorrente come truffa per la rappresentazione artificiosa protratta nel tempo
Codice penale, art. 641
art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta)
L'insolvenza fraudolenta consiste nella dissimulazione del reale stato di insolvenza; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto la condotta non si esaurisse nella sola dissimulazione, ma consistesse in atti ingannevoli volti a simulare circostanze non vere
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di ricorso manifestamente infondato, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte alla dichiarazione di inammissibilità
Massime di principio
- Per distinguere truffa e insolvenza fraudolenta occorre valutare se l'agente abbia creato una rappresentazione artificiosa e ingannevole (truffa) oppure si sia limitato a nascondere il proprio stato di insolvenza (insolvenza fraudolenta).
- La presenza di atti o comportamenti simulatori, protratti nel tempo e funzionali a determinare l'altrui errore al momento dell'atto dispositivo, orienta per la qualificazione come truffa.
- In tema di notifiche, la documentazione attestante la notifica (es. timbri e fogli di notifica allegati) è decisiva: chi impugna deve provare l'irregolarità, ma il giudice valuta la efficacia degli atti formali prodotti.
- In Cassazione i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili comportano la condanna alle spese e possono comportare il pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante selezionare adeguatamente i motivi
- Per evitare la ricaduta nella fattispecie più grave, il difensore deve dimostrare l'assenza di artifici o rappresentazioni ingannevoli e che l'evento derivi esclusivamente dalla situazione di insolvenza non manifestata.
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