Cassazione Penale, Sentenza n. 10267/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il diniego, da parte del Magistrato di sorveglianza, del riconoscimento della liberazione anticipata speciale relativa al periodo 6/11/2013 - 6/5/2014. Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento del beneficio, censurando l'interpretazione della normativa in materia e invocando l'applicabilità della liberazione anticipata speciale anche al proprio caso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come mera critica della giurisprudenza della stessa Corte. Ha confermato che la liberazione anticipata speciale non è applicabile a soggetti la cui esecuzione della pena, per parte rilevante, è avvenuta in regime di detenzione domiciliare (arresti domiciliari). Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa per le ammende.
Norme richiamate
art. 4 D.L. 23 dicembre 2013 n. 146
Disciplina la liberazione anticipata cd. speciale come misura straordinaria e temporanea finalizzata a ridurre il sovraffollamento carcerario; la Corte ha ritenuto che il beneficio richieda l'effettiva permanenza in istituto penitenziario nel periodo di riferimento e non sia applicabile a chi espia la pena in detenzione domiciliare.
legge 21 febbraio 2014 n. 10 (conversione D.L. 146/2013)
Modifica il testo dell'art. 4 D.L. 146/2013; la Corte ha richiamato il testo risultante dalla conversione per ribadire la natura straordinaria e temporanea del beneficio e l'ineleggibilità per i detenuti ammessi a misure alternative.
art. 16 nonies D.L. 15 gennaio 1991 n. 8 (convertito in L. 15 marzo 1991 n. 82)
Norma che disciplina l'ammissione alla detenzione domiciliare, anche per collaboratori di giustizia; la Corte ha ritenuto che i soggetti ammessi ai domiciliari ai sensi di tale norma non possano beneficiare della liberazione anticipata speciale prevista dall'art. 4 D.L. 146/2013.
artt. 3 e 27 Cost.
Richiamati in relazione a questioni di legittimità costituzionale sollevate in passato; la Corte di Cassazione ha già respinto la ricostruzione secondo cui la non applicabilità del beneficio ai domiciliari sarebbe in contrasto con tali articoli.
Sez. 1, n. 987 del 22/10/2015 (Chirico)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha escluso l'applicabilità della liberazione anticipata speciale ai condannati ammessi alla detenzione domiciliare, sottolineando la diversa condizione tra carcere e contesto domestico.
Sez. 1, n. 16656 del 16/01/2015 (Giuliano)
Decisione che precisa che il beneficio speciale postula l'effettiva permanenza del condannato in istituto penitenziario e quindi non si applica a chi espia la pena in regime domiciliare; riafferma la finalità deflattiva del provvedimento.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata dalla Corte di Cassazione per valutare l'eventuale colpa nella proposizione del ricorso; dalla decisione è tratto il principio che, in mancanza di colpa grave, l'inammissibilità non è necessariamente sanzionata come dolo.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze per i ricorsi dichiarati inammissibili; la Corte ha applicato tale articolo per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000,00 euro alla Cassa per le ammende.
Massime di principio
- La liberazione anticipata speciale di cui all'art. 4 D.L. 146/2013 è finalizzata a decongestionare gli istituti penitenziari e presuppone l'effettiva permanenza del detenuto nella struttura carceraria nel periodo di riferimento.
- Chi ha scontato parte della pena in regime di detenzione domiciliare (arresti domiciliari) è generalmente escluso dall'accesso al beneficio speciale, perché la finalità deflattiva non è perseguita quando l'esecuzione avviene già in contesto domestico.
- La mera critica alla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, senza apportare nuovi motivi di diritto o fatti rilevanti, rende il ricorso manifesta-mente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice di legittimità può condannare il ricorrente alle spese processuali e a versare una somma alla Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che non emerga una colpa grave nella proposizione del ricorso.
- Per situazioni simili è essenziale documentare la reale effettiva esecuzione in carcere nel periodo utile per il calcolo del beneficio; se la pena è stata eseguita in misura significativa in detenzione domiciliare, la richiesta di liberazione anticipata speciale ha scarse probabilità di successo.
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