Sentenza del 08/04/2015 n. 2064 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Studi di settore - Onere della prova circa lo scostamento dei ricavi a carico del contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento dei ricavi mediante studi di settore e, in particolare, l'individuazione del soggetto gravato dall'onere di dimostrare le ragioni dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore. Secondo il principio riportato, spetta al contribuente fornire atti, documenti ed elementi concreti relativi alla propria attività e alla propria situazione personale o economica, idonei a giustificare tale scostamento.
La decisione
La sentenza afferma che il contribuente deve dimostrare, mediante documentazione e circostanze specifiche, perché i ricavi effettivi risultino inferiori o comunque divergenti da quelli stimati dagli studi di settore. Non essendo indicati nel testo né le parti né il dispositivo completo, non è possibile precisare se il ricorso sia stato formalmente accolto o respinto; il principio sostanziale enunciato è favorevole all'Amministrazione quanto alla distribuzione dell'onere della prova.
Norme richiamate
Studi di settore
Spetta al contribuente produrre atti o documenti relativi alla propria attività e situazione che giustifichino lo scostamento dei ricavi calcolati con l'applicazione degli studi di settore.
Lo scostamento dai ricavi stimati non è giustificato da mere affermazioni generiche: il contribuente deve fornire elementi concreti e documentati che dimostrino la particolarità della propria attività o situazione.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione determina i ricavi mediante studi di settore, il contribuente che contesta il risultato deve allegare e provare circostanze specifiche idonee a spiegare lo scostamento.
- Le giustificazioni devono essere documentate e riferite concretamente all'attività esercitata; non sono normalmente sufficienti contestazioni astratte o il semplice richiamo a difficoltà economiche non dimostrate.
- In una situazione analoga è opportuno conservare e produrre documenti contabili, contratti, dati sull'andamento dell'attività e ogni altro elemento che evidenzi condizioni eccezionali o peculiarità incompatibili con i ricavi stimati.
- Il principio riguarda soprattutto l'onere probatorio del contribuente e non consente, da solo, di ricostruire tutti i requisiti di validità dell'accertamento o l'esito processuale concreto.
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