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Sentenza

Sentenza n. 10683/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento - della determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Ufficio Sanzioni Contratti Pubblici - prot. n. -OMISSIS- del 3.4.2023, a firma della dr.ssa -OMISSIS-, con la quale è stata disposta l'annotazione al Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della società ricorrente, ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - per quanto qui occorra, di ogni altro atto relativo al procedimento per l'iscrizione nel casellario, ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento del 10.11.2022; - nonché di tutti gli atti connessi, prodromici e consequenziali.

Giustizia amministrativa202307617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione ANAC di annotazione nel Casellario Informatico dei contratti pubblici della risoluzione di un contratto d'appalto per mancata presentazione alla consegna dei lavori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'annotazione disposta dall'ANAC, a seguito della segnalazione del Comune relativa alla risoluzione del contratto per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di istituti scolastici. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 17, comma 2, del Regolamento ANAC sul Casellario e dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che l'ANAC non avrebbe valutato l'utilità concreta dell'annotazione alla luce del ritardo nella stipula e nella consegna dei lavori, dell'impossibilità di intervenire su due dei quattro edifici scolastici per indicazioni del Ministero della Cultura, delle difficoltà di reperimento dei materiali e del proprio positivo curriculum professionale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 97 Cost., del principio di buon andamento e del principio di proporzionalità, sostenendo che l'annotazione avrebbe richiesto una valutazione complessiva dell'affidabilità dell'impresa, tenendo conto delle conseguenze pregiudizievoli sulla partecipazione a future gare. L'ANAC ha chiesto il rigetto, sostenendo che l'annotazione costituisce una funzione di pubblicità-notizia, essenzialmente ricognitiva, dovuta in presenza di una segnalazione di risoluzione non manifestamente infondata, senza automatismi espulsivi e senza possibilità di sostituirsi al giudice competente sulla risoluzione contrattuale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, qualificandolo come manifestamente infondato e decidendo in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a. Ha ritenuto che l'annotazione ANAC non costituisca esercizio di discrezionalità amministrativa in senso proprio, ma funzione di pubblicità-notizia diretta a fornire alle stazioni appaltanti informazioni utili sulla possibile affidabilità professionale degli operatori. L'ANAC deve verificare la non manifesta infondatezza della segnalazione secondo il criterio del più probabile che non, valutare la conferenza e l'utilità della notizia, ma non può sostituirsi al giudice competente nell'accertamento definitivo dell'inadempimento. La risoluzione contrattuale costituisce ipotesi tipica di annotazione e consente un'attenuazione dell'obbligo motivazionale sull'utilità della notizia, salvo elementi di straordinarietà tali da escluderne ogni utilità concreta. Nel caso esaminato, il provvedimento ANAC aveva ricostruito analiticamente la vicenda e dato conto delle difese dell'impresa. Il ritardo nella stipulazione e nella consegna, pur non irrilevante sul piano della correttezza procedurale della stazione appaltante, non giustificava la mancata presentazione dell'impresa alle due convocazioni, anche perché essa aveva sottoscritto il contratto senza riserve, effettuato un sopralluogo e non comunicato formalmente le proprie ragioni ostative. Le criticità ministeriali riguardanti due edifici non integravano impossibilità sopravvenuta, poiché restava possibile eseguire i lavori sugli altri due e non risultava presentata una formale richiesta di revisione dell'oggetto contrattuale. Le difficoltà di reperimento dei materiali e l'aumento dei costi non costituivano forza maggiore o impossibilità oggettiva, anche perché l'impresa avrebbe dovuto attivare i rimedi normativi disponibili o comunicare formalmente la propria situazione. Il positivo curriculum dell'impresa non escludeva l'utilità dell'annotazione: la valutazione complessiva della storia professionale spetta alle singole stazioni appaltanti nelle future gare, non all'ANAC in sede di iscrizione. È stata esclusa anche la violazione della proporzionalità: l'annotazione non produce automatismi espulsivi, poiché l'eventuale esclusione da future gare richiede un autonomo e motivato giudizio della stazione appaltante. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016

    l'ANAC gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici annotandovi le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici utili ai fini della verifica dei requisiti generali di cui all'art. 80 del medesimo decreto

    La disposizione fonda il potere ANAC di annotazione, avente funzione di pubblicità-notizia ed essenzialmente ricognitiva, finalizzato a fornire alle stazioni appaltanti informazioni utili sulla professionalità e affidabilità degli operatori.

  • art. 80 d.lgs. 50/2016

    Le informazioni del Casellario sono funzionali alla verifica dei requisiti generali degli operatori economici.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento dell'obbligo di motivazione dell'annotazione; nel caso concreto il TAR ha ritenuto che il provvedimento ANAC fosse analiticamente motivato.

  • art. 17, comma 2, Regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico, delibera ANAC n. 861 del 2 ottobre 2019

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione e alla valutazione dell'utilità dell'annotazione; il provvedimento è stato ritenuto conforme.

  • art. 5, comma 1, d.m. n. 49/2018

    Il termine di quarantacinque giorni per la consegna dei lavori è stato considerato, ma il suo eventuale superamento non ha escluso la non manifesta infondatezza della segnalazione relativa alla mancata presentazione dell'impresa.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento non impone all'ANAC di compiere una valutazione globale della storia professionale dell'operatore in sede di annotazione, né esclude l'iscrizione quando la notizia sia conferente e utile.

  • art. 74 c.p.a.

    nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata

    Ha consentito al TAR di definire il giudizio con sentenza semplificata, ritenendo il ricorso manifestamente infondato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il potere dell'ANAC di annotare nel Casellario Informatico le notizie relative agli operatori economici ha natura essenzialmente ricognitiva e di pubblicità-notizia, non costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa in senso proprio e serve a consentire alle stazioni appaltanti di disporre di informazioni utili sulla possibile affidabilità professionale dei concorrenti.
  • Prima di procedere all'annotazione, l'ANAC deve verificare, alla luce delle segnalazioni e delle controdeduzioni dell'operatore, la non manifesta infondatezza dei fatti secondo il criterio del più probabile che non, nonché la conferenza e l'utilità della notizia rispetto alle finalità del Casellario; non può invece sostituirsi al giudice competente nell'accertamento definitivo dell'inadempimento contrattuale.
  • La risoluzione di un contratto d'appalto costituisce ipotesi tipica di annotazione e consente un'attenuazione dell'obbligo di motivare specificamente l'utilità della notizia, salvo che emergano elementi concreti e straordinari tali da escluderne ogni utilità per la valutazione dell'affidabilità dell'operatore.
  • Il ritardo della stazione appaltante nella stipulazione o nella consegna dei lavori, le difficoltà economiche o di approvvigionamento e le criticità parziali sull'oggetto dell'appalto non escludono la non manifesta infondatezza della segnalazione quando l'impresa non abbia formulato tempestive contestazioni o richieste formali di revisione e non si sia presentata alle convocazioni per la consegna.
  • L'annotazione nel Casellario non comporta un automatismo espulsivo dalle successive gare. La valutazione della notizia, anche in rapporto alla storia professionale complessiva dell'operatore, spetta alla singola stazione appaltante con autonomo e motivato apprezzamento nel contesto della specifica procedura.

Come è indicizzato

MaterieQualificazione delle imprese e SOAAnticorruzione e vigilanza ANAC
RamiContratti pubbliciAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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