Cassazione Civile, Ordinanza n. 11760/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio di legittimità non è stato deciso nel merito delle censure, perché la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte, che è stato accettato dalla resistente con spese compensate. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia, disponendo la compensazione delle spese.
Esito
Favorevole al resistente (società di leasing)
La controversia
La controversia traeva origine da un contratto di leasing stipulato nel 2012 e successivamente modificato, avente ad oggetto la proprietà superficiaria di un impianto fotovoltaico. La società utilizzatrice aveva agito per ottenere la ripetizione di somme pagate a titolo di interessi, deducendo che i canoni applicati non corrispondessero a quanto pattuito: in particolare sosteneva che il contratto escludesse una componente variabile nel calcolo dei canoni mensili, ma che tale componente fosse stata comunque applicata dalla concedente. In via principale invocava la nullità del contratto e l’applicazione della sanzione sostitutiva prevista dall’art. 117, comma 7, TUB, assumendo che fossero state applicate condizioni non previste in contratto e un tasso leasing superiore a quello pattuito e pubblicizzato; in via subordinata chiedeva la ripetizione delle somme calcolando gli interessi secondo i tassi effettivamente convenuti. La Corte d’appello aveva rigettato il gravame; in cassazione erano proposti due motivi, rispettivamente per omessa considerazione di fatti non contestati, omessa pronuncia sulla nullità e travisamento della prova, e per mancata applicazione dell’art. 117, comma 7, TUB.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
È invocato per censurare l'asserito mancato rilievo dei fatti non specificamente contestati dalla controparte.
art. 112 c.p.c.
È richiamato per denunciare l'omessa pronuncia sulla domanda di nullità del contratto di leasing.
art. 360 c.p.c.
È indicato come parametro di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360 c.p.c.
È indicato come parametro di ricorso per nullità del procedimento e travisamento della prova.
art. 117 TUB
comma 4; comma 6; comma 7
È richiamato quale disciplina che, secondo la ricorrente, imporrebbe condizioni contrattuali determinate o determinabili e, in caso di difformità, la sanzione sostitutiva prevista dal comma 7.
art. 306 c.p.c.
È la base della rinuncia al ricorso che ha determinato l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso validamente notificata e accettata dalla controparte determina l'estinzione del processo, con assorbimento dell'esame dei motivi.
- Quando il ricorrente deduce l'applicazione di condizioni economiche difformi da quelle contrattualmente previste in un rapporto bancario o finanziario, il tema della corretta determinazione delle pattuizioni può essere prospettato anche come violazione della disciplina speciale sulla trasparenza delle condizioni contrattuali.
- La censura di omessa pronuncia presuppone che il giudice di merito abbia effettivamente trascurato una domanda o eccezione ritualmente introdotta; la doglianza deve essere specificamente collegata al contenuto del thema decidendum.
- La denuncia di travisamento della prova e di mancata considerazione di fatti non contestati va formulata in modo puntuale, indicando il fatto processualmente rilevante e il suo specifico rilievo decisivo.
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