Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1463/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta del 14/10/2025 di un appuntamento per la formalizzazione del visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202512996

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di appuntamento per la formalizzazione del visto d'ingresso per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito per ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta del 14 ottobre 2025 di un appuntamento presso la competente sede diplomatica italiana a Islamabad, finalizzato alla formalizzazione della domanda di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nelle more del giudizio, il MAECI ha comunicato che la sede diplomatica aveva convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto. Il ricorrente non ha contestato tale circostanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'amministrazione aveva dato positivo riscontro alla richiesta di appuntamento nelle more del giudizio e che il ricorrente non aveva contestato l'avvenuta convocazione. Le spese sono state compensate, poiché il giudice ha ritenuto ragionevole il termine entro il quale la rappresentanza diplomatica aveva riscontrato la richiesta. È stato fatto salvo il rimborso del contributo unificato eventualmente versato dalla parte ricorrente.

Massime di principio

  • Quando, nelle more di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adotta il comportamento o compie l'attività richiesta dal ricorrente, e tale sopravvenienza non viene contestata, viene meno l'interesse alla decisione sulla domanda originaria e il giudizio deve essere definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando l'amministrazione abbia dato riscontro positivo alla richiesta entro un termine ritenuto ragionevole dal giudice, ferma restando la possibilità di riconoscere al ricorrente il rimborso del contributo unificato eventualmente versato.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoTermini del procedimento e silenzioProtezione internazionale e speciale
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.