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Sentenza

Sentenza n. 2363/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501705

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori, a titolo di bonus "Carta del Docente" per gli anni scolastici indicati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento n. 194 del 12 febbraio 2025, che aveva ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori, quale bonus "Carta del Docente" previsto dall’art. 1 l. n. 107/2015, per il lavoro svolto negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024. Ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza il 13 agosto 2025, la sua notificazione all’Amministrazione il 17 febbraio 2025 e la notificazione del ricorso in ottemperanza il 25 settembre 2025, successiva al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive contro le pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute nella sentenza del Tribunale del lavoro, comprensive degli accessori computati secondo legge, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, affinché, su istanza della ricorrente e in caso di persistente inadempimento, provveda entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta. Al commissario non è riconosciuto ulteriore compenso, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Prevede il beneficio economico della "Carta del Docente", oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Subordina la proponibilità di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    È richiamato quale fondamento del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicato analogicamente per escludere un compenso ulteriore al commissario ad acta.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione e siano stati rispettati gli adempimenti preliminari previsti per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, compreso il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo.
  • In presenza di una condanna giudiziale al pagamento di somme di denaro rimasta ineseguita, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento integrale degli importi riconosciuti dal titolo, inclusi gli accessori determinati secondo legge, entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, prevedendo che questi si attivi su istanza della parte interessata qualora l’amministrazione non adempia entro il termine assegnato.
  • Il commissario ad acta individuato tra i dirigenti dell’amministrazione può svolgere l’incarico senza ulteriore compenso quando ciò sia giustificato dal principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicabile analogicamente anche all’esecuzione di condanne pecuniarie.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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