Sentenza n. 2363/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori, a titolo di bonus "Carta del Docente" per gli anni scolastici indicati
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento n. 194 del 12 febbraio 2025, che aveva ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori, quale bonus "Carta del Docente" previsto dall’art. 1 l. n. 107/2015, per il lavoro svolto negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024. Ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza il 13 agosto 2025, la sua notificazione all’Amministrazione il 17 febbraio 2025 e la notificazione del ricorso in ottemperanza il 25 settembre 2025, successiva al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive contro le pubbliche amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute nella sentenza del Tribunale del lavoro, comprensive degli accessori computati secondo legge, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, affinché, su istanza della ricorrente e in caso di persistente inadempimento, provveda entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta. Al commissario non è riconosciuto ulteriore compenso, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.
art. 1 l. n. 107/2015
Prevede il beneficio economico della "Carta del Docente", oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Subordina la proponibilità di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
È richiamato quale fondamento del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicato analogicamente per escludere un compenso ulteriore al commissario ad acta.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione e siano stati rispettati gli adempimenti preliminari previsti per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, compreso il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo.
- In presenza di una condanna giudiziale al pagamento di somme di denaro rimasta ineseguita, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento integrale degli importi riconosciuti dal titolo, inclusi gli accessori determinati secondo legge, entro un termine assegnato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, prevedendo che questi si attivi su istanza della parte interessata qualora l’amministrazione non adempia entro il termine assegnato.
- Il commissario ad acta individuato tra i dirigenti dell’amministrazione può svolgere l’incarico senza ulteriore compenso quando ciò sia giustificato dal principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicabile analogicamente anche all’esecuzione di condanne pecuniarie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1690/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1691/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1692/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1693/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1694/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1695/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →