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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00250/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'ufficio a un'istanza di rimborso di IRES e IRAP per l'anno 2007, per oltre 2,8 milioni di euro. La società sosteneva di aver correttamente imputato a conto economico costi per canoni annuali di concessione versati a vari Comuni quale corrispettivo dell'affidamento dei servizi idrici, ma di non averli poi esposti in dichiarazione dei redditi. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso; in appello la CTR della Lombardia aveva dichiarato l'appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi e, in ogni caso, aveva affermato che l'istanza di rimborso non poteva sostituire una dichiarazione integrativa omessa. La società ha proposto due ricorsi per cassazione: uno contro la sentenza resa sulla revocazione della decisione d'appello, deducendo l'erronea configurazione dell'errore revocatorio ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.; l'altro contro la sentenza di appello, con cinque motivi, lamentando la violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR erroneamente dichiarato inammissibile l'appello nonostante la piena devoluzione del giudizio tributario e la sufficienza della riproposizione delle difese già svolte in primo grado; in via subordinata deduceva omesso esame del fatto processuale relativo alla presenza di critiche specifiche, omessa pronuncia e motivazione apparente, nonché, nel merito, la violazione delle norme sul rimborso e sulla emendabilità della dichiarazione. L'Agenzia ha resistito con controricorso e ha eccepito tardività e difetto di indicazione della controparte.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza sulla revocazione, ritenendo che non vi fosse errore revocatorio ma una valutazione della CTR sulla non specificità dei motivi di appello. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso contro la sentenza d'appello, assorbendo gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che nel processo tributario l'art. 53 d.lgs. 546/1992 va interpretato restrittivamente: l'appello è ammissibile quando dall'atto risulti comunque in modo chiaro la volontà di contestare la decisione di primo grado, anche se le ragioni siano riproduttive o formulate sinteticamente; non è necessaria una rigorosa correlazione tra singoli motivi e singole statuizioni della sentenza di primo grado. Nel caso concreto, la CTR aveva errato nel ritenere inammissibile il gravame per mera reiterazione delle difese, risultando invece dall'atto di appello una censura articolata alla decisione di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio presuppone una falsa percezione della realtà, immediatamente rilevabile dagli atti, e non può riguardare l'attività valutativa del giudice su fatti processuali esattamente percepiti.

  • art. 360, primo comma, c.p.c.

    Norma richiamata per incardinare i motivi di ricorso per cassazione, tra cui violazione di legge, nullità processuali e omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 53, d.lgs. n. 546 del 1992

    motivi specifici dell'impugnazione

    Nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità va interpretata restrittivamente; è sufficiente una chiara ed univoca, anche se sommaria, esposizione della volontà di contestare la sentenza di primo grado.

  • art. 335 c.p.c.

    in applicazione analogica

    I ricorsi per cassazione proposti contro la sentenza d'appello e contro la sentenza resa sulla revocazione della medesima decisione vanno riuniti se pendenti contemporaneamente in cassazione.

  • art. 366 c.p.c.

    identificazione delle parti

    L'inammissibilità per incertezza sulla controparte ricorre solo quando il destinatario dell'impugnazione non sia identificabile con certezza dal contesto del ricorso.

  • art. 398, ultimo comma, c.p.c.

    sospensione del termine per proporre il ricorso per cassazione

    La proposizione della revocazione e la relativa sospensione incidono sul decorso del termine per il ricorso per cassazione.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare decorre e si sospende secondo le regole applicabili al caso concreto, con effetto sulla tempestività del ricorso.

  • art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente come base normativa del rimborso di imposte indebitamente versate o non dovute.

  • art. 2, comma 8-bis, l. n. 322 del 1988

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la possibilità di emendare la dichiarazione fiscale anche attraverso istanza di rimborso.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio di capacità contributiva, in relazione alla dedotta emendabilità della dichiarazione e al diritto al rimborso.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare l'asserita omissione di pronuncia su tutta la domanda.

  • art. 36, nn. 2 e 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per censurare la motivazione della sentenza tributaria e la necessaria concisa esposizione dello svolgimento del processo e delle richieste delle parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 non richiede una rigorosa corrispondenza tra singole censure e singole argomentazioni della sentenza impugnata: l'appello è ammissibile se, letti l'atto nel suo complesso e la volontà impugnatoria, risultano chiari i motivi di contestazione della decisione di primo grado.
  • La sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità va applicata in modo restrittivo, perché è norma eccezionale che limita l'accesso al merito; è sufficiente una esposizione chiara, anche sommaria, della domanda di gravame e delle ragioni di dissenso.
  • La mera riproposizione, in appello, delle difese già svolte in primo grado non comporta di per sé inammissibilità se dall'atto risulta comunque l'intenzione di ottenere il riesame della causa e di contestare la decisione sfavorevole.
  • L'errore revocatorio di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. ricorre solo in caso di falsa percezione di un fatto processuale o documentale, non quando il giudice compia una valutazione giuridica o logica su elementi correttamente percepiti.
  • Quando un giudice dichiara inammissibile l'impugnazione, ogni successiva argomentazione sul merito svolta ad abundantiam non amplia la potestas iudicandi e non trasforma la decisione in una pronuncia di merito pienamente impugnabile su quel punto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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