Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 197/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600685

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale della prova orale con attribuzione del punteggio di 12/20 e conseguente esclusione dalla procedura di stabilizzazione, nonché gli atti relativi ai criteri di valutazione, alla valutazione dei titoli e alla graduatoria provvisoria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura di stabilizzazione indetta per l’assunzione a tempo indeterminato di cinque assistenti tecnico-informatici, contestando il punteggio insufficiente conseguito nella prova orale e la conseguente esclusione. Ha inoltre dedotto l’illegittimità della procedura per la mancata pubblicazione preventiva dei criteri di valutazione delle prove orali, nonché censurato gli atti non pubblicati relativi all’individuazione dei criteri, alla valutazione dei titoli e alla graduatoria provvisoria. In sede cautelare ha specificamente contestato uno dei quesiti somministrati, riguardante aspetti della contrattualistica pubblica, ritenendolo estraneo alle competenze tecniche richieste per il ruolo di assistente informatico.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente, a un primo esame, l’interesse all’immediata impugnazione del verbale della prova orale, poiché l’attribuzione del punteggio insufficiente determina l’automatica esclusione del candidato. Ha inoltre ravvisato profili di rilevanza nella censura relativa al quesito sulla contrattualistica pubblica, che appariva estraneo alle competenze tecniche proprie della figura professionale di assistente tecnico-informatico; tale estraneità sembrava indirettamente confermata anche dalle difese dell’Azienda. La tutela cautelare è stata accordata non mediante sospensione espressa degli atti, ma attraverso la fissazione dell’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., considerato che la procedura non era ancora conclusa e mancavano l’approvazione e la pubblicazione della graduatoria definitiva. Per economia processuale, il TAR ha disposto un incombente istruttorio a carico dell’Azienda, chiamata a depositare documentazione idonea a chiarire ruolo, funzioni e mansioni dell’assistente tecnico-informatico, inclusi eventuale mansionario, regolamento aziendale e declaratorie contrattuali. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 268, lett. b), l. 234/2021

    Costituisce la base normativa della procedura di stabilizzazione oggetto di controversia.

  • art. 55 c.p.a.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare attraverso la mera fissazione – ex art. 55, co. 10, c.p.a. dell’udienza pubblica del 29 settembre 2026.

    Consente, quando la tutela cautelare può essere adeguatamente assicurata, di definire la domanda cautelare mediante la fissazione anticipata dell’udienza di merito, senza necessità di sospendere espressamente l’atto impugnato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    accoglie l’istanza cautelare attraverso la mera fissazione

    È stato applicato per fissare l’udienza pubblica di merito, ritenendo sufficiente tale misura rispetto alle esigenze cautelari del candidato.

Massime di principio

  • È immediatamente impugnabile il verbale di una prova concorsuale quando l’esito negativo determina direttamente e automaticamente l’esclusione del candidato dalla procedura selettiva.
  • In sede cautelare, la contestazione di un quesito d’esame può assumere rilievo quando il quesito appaia estraneo alle competenze tecniche richieste dal profilo professionale messo a selezione.
  • Quando la procedura selettiva non si è ancora conclusa e la tutela del ricorrente può essere assicurata dalla rapida trattazione del merito, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare mediante la sola fissazione dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • Per valutare la pertinenza dei quesiti d’esame rispetto al profilo professionale, il giudice può disporre l’acquisizione di documentazione sulle mansioni, sulle funzioni e sulle competenze proprie della figura oggetto della selezione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.