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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20323/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da una locazione commerciale di un immobile in Venezia, stipulata nel 2001 e disdettata per scadenza al 30 aprile 2013. Il conduttore ha introdotto un arbitrato chiedendo il rilascio dell’immobile, il risarcimento del danno e la declaratoria di perdita del diritto all’indennità di avviamento commerciale per mancato rilascio tempestivo. La controparte ha proposto riconvenzionale per ottenere l’indennità per avviamento, la restituzione del deposito cauzionale e la restituzione di somme pagate a titolo di aumento ISTAT indebitamente corrisposto. Il lodo ha dichiarato cessato il contratto per finita locazione, cessata la materia del contendere sul rilascio, ha negato la restituzione dell’indennità di avviamento, ha liquidato danni in favore del locatore e ha disposto compensazioni economiche, con condanna finale del conduttore al pagamento di un saldo. In impugnazione per nullità del lodo, il conduttore ha dedotto: 1) carenza di motivazione della sentenza d’appello per avere affermato, da un lato, l’ammissibilità dell’impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto sul merito, e dall’altro escluso la censura perché investiva accertamenti di fatto; 2) omessa pronuncia / motivazione apparente sulla denunciata violazione dell’art. 34 l. n. 392/1978, sostenendo che l’indennità di avviamento era stata quantificata in modo errato perché calcolata su un canone maggiorato indebitamente del 25% ISTAT, con conseguente errore nella compensazione finale; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese nel lodo; 4) nullità della procura e dell’impugnazione incidentale della controparte per illeggibilità della firma e per estinzione della società originaria, poi incorporata in altra società.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo il secondo motivo. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e perché estraneo alla ratio decidendi; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per mancata specifica indicazione del contenuto del motivo d’impugnazione e della parte del lodo che avrebbe dovuto essere motivata; ha rigettato il quarto motivo quanto alla nullità della procura, perché la nullità era relativa e sanata dalla mancata tempestiva eccezione nella prima difesa, e ha dichiarato inammissibile la censura relativa all’estinzione della società per difetto di specifica indicazione e perché fondata su documenti non ritualmente localizzati/prodotti. In relazione al secondo motivo, la Corte ha invece ravvisato una totale carenza di motivazione della sentenza d’appello sulla specifica censura relativa al calcolo dell’indennità di avviamento e alla conseguente compensazione, osservando che dalla sola sentenza non emerge alcuna risposta, neppure indiretta, alla questione devoluta. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione per un nuovo esame e per motivazione percepibile sulla questione dell’indennità di avviamento e della compensazione correlata.

Norme richiamate

  • art. 34 L. 27 luglio 1978, n. 392

    L’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale è stata invocata come parametro di calcolo; la Corte di cassazione non entra nel merito della spettanza, ma rileva che la sentenza d’appello non ha motivato sulla specifica censura relativa alla quantificazione e alla sua incidenza sulla compensazione finale.

  • art. 829, comma 2, c.p.c.

    Per i procedimenti arbitrali attivati dopo il d.lgs. n. 40/2006 ma relativi a convenzione anteriore, in difetto di diversa volontà delle parti, continua ad applicarsi il testo previgente, che consente l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per la denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per i vizi di motivazione apparente o di omessa pronuncia/carenza di motivazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti e il loro contenuto; la mancata localizzazione o specificazione comporta inammissibilità della censura.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La totale mancanza di motivazione sulla questione devoluta integra un vizio rilevabile anche dalla sola lettura della sentenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato sul principio di soccombenza nella regolazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato sul potere di compensazione delle spese; la Corte d’appello aveva ritenuto che la valutazione fosse rimessa all’arbitro nei limiti del sindacato consentito.

  • art. 157, secondo comma, c.p.c.

    La nullità relativa della procura si sana se non è tempestivamente eccepita dalla controparte nella prima difesa utile.

  • art. 372 c.p.c.

    Documenti prodotti solo in cassazione o non ritualmente localizzati non possono essere valorizzati ai fini del motivo.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, quando è applicabile il testo previgente dell’art. 829, comma 2, c.p.c., sono deducibili le violazioni di norme di diritto relative al merito, ma resta preclusa la rivalutazione del fatto riservata all’arbitro.
  • Il ricorso per cassazione che denunci motivazione apparente o omessa pronuncia deve individuare specificamente il motivo trattato, il suo contenuto e la sua corrispondenza con la decisione impugnata; in difetto, la censura è inammissibile.
  • La totale mancanza di risposta su un motivo di appello può integrare un vizio di omessa motivazione/carenza motivazionale rilevabile dalla sola sentenza, senza necessità di esaminare l’atto di appello, se dalla decisione emerge che la questione era stata devoluta e non esaminata.
  • La nullità della procura alle liti rilasciata in nome di una società, quando non eccepita nella prima difesa utile, è sanata per acquiescenza processuale ai sensi dell’art. 157, comma 2, c.p.c.
  • La deduzione in cassazione di fatti o documenti richiede puntuale localizzazione processuale e indicazione della loro produzione nei gradi di merito; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Nel sindacato sulle spese del procedimento arbitrale, il controllo della Corte è limitato e non consente di sostituire una nuova valutazione di merito sulla compensazione, salvo violazioni dei principi legali applicabili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione commerciale
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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