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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20951/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una serie di operazioni di acquisto di bond argentini effettuate tra il 1998 e il 2001 da un cliente tramite la banca. Il cliente aveva chiesto in giudizio, in via principale, la nullità degli ordini o, in subordine, la responsabilità precontrattuale della banca o la risoluzione per inadempimento, con condanna alla restituzione delle somme investite o al risarcimento del danno, lamentando carenze informative sui rischi dei titoli, assenza di ordini scritti per alcune operazioni, tardiva sottoscrizione del contratto quadro e inidoneità della documentazione informativa. In primo grado il tribunale aveva accolto solo alcune domande relative a determinati ordini, dichiarandone la risoluzione per inadempimento agli obblighi informativi. In appello, la corte territoriale aveva ampliato il novero delle operazioni colpite da nullità o risoluzione, valorizzando sia la mancanza di forma scritta pattizia per alcuni ordini, sia l'insufficienza dell'avvertenza firmata dal cliente per l'ordine del 19 luglio 2001, oltre a dichiarare inammissibile l'appello incidentale della banca per difetto di specificità. La banca ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo: ultrapetizione e violazione del principio di domanda per il rilievo officioso della nullità; formazione di un giudicato interno sull'interpretazione del contratto quadro; erronea interpretazione delle clausole sulla forma scritta e sulla possibilità di rinuncia tacita al formalismo convenzionale; ultrapetizione sul profilo dell'inadeguatezza dell'operazione e degli obblighi informativi; erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale per genericità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo solo nei limiti motivazionali precisati, ritenendo errata la Corte d'appello nel considerare coperto da giudicato interno l'interpretazione del contratto quadro quanto alla necessità della forma scritta per alcuni ordini; tuttavia ha anche ritenuto nuova e quindi inammissibile la diversa questione della rinuncia tacita al formalismo convenzionale, non riproposta in appello. Ha invece respinto il primo motivo, affermando che la nullità negoziale può essere rilevata d'ufficio anche in appello, e ha rigettato il quarto e il quinto motivo. Il dispositivo riportato nel testo è interrotto dopo 'rigetta i', ma dalla motivazione emerge che il ricorso è stato accolto solo parzialmente, con cassazione della decisione nei limiti dei motivi accolti e rinvio al giudice di merito per il riesame coerente con i principi affermati.

Norme richiamate

  • art. 1337 c.c.

    richiamato dalla parte attrice come titolo di responsabilità precontrattuale della banca, ma non accolto nel merito dai giudici di merito per le operazioni esaminate

  • art. 99 c.p.c.

    invocato per sostenere la violazione del principio della domanda e il divieto di ultra petita; la Corte ne esclude la violazione quanto al rilievo officioso della nullità

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare oltre la domanda, ma può rilevare d'ufficio la nullità negoziale nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato in tema di acquiescenza e giudicato interno; la Corte distingue tra capo autonomo di sentenza e semplice argomentazione

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per il tema del giudicato sostanziale e interno, che si forma solo su capi autonomi di sentenza

  • art. 342 c.p.c.

    la corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello incidentale per difetto di specificità; la Cassazione conferma tale valutazione

  • art. 1352 c.c.

    richiamato per la forma convenzionale e per la possibile presunzione di nullità in caso di mancato rispetto del formalismo pattizio

  • art. 1362 c.c.

    invocato per l'interpretazione delle clausole contrattuali sulla forma scritta e sulla negoziazione fuori mercato

  • art. 1363 c.c.

    invocato per l'interpretazione sistematica delle clausole del contratto quadro

  • art. 1364 c.c.

    invocato nel giudizio sull'estensione della clausola di forma scritta

  • art. 1367 c.c.

    invocato per l'interpretazione utile delle clausole contrattuali

  • art. 1371 c.c.

    invocato per l'interpretazione secondo equità delle clausole contrattuali

  • art. 21 TUF

    richiamato quale fonte degli obblighi informativi dell'intermediario finanziario

  • art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998

    richiamato in tema di obblighi informativi e valutazione dell'operazione rispetto al profilo dell'investitore

  • art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998

    richiamato nel contesto dell'inadeguatezza dell'investimento, distinto dagli obblighi informativi

  • art. 17 d.lgs. n. 415/1996

    richiamato tra le norme sugli obblighi dell'intermediario nei confronti dell'investitore

  • art. 5 Reg. Consob n. 10943/97

    richiamato dalla parte ricorrente come disciplina applicabile agli obblighi informativi

Massime di principio

  • Il giudice deve rilevare d'ufficio la nullità negoziale anche se la parte non l'ha espressamente dedotta, purché la domanda non venga rigettata per una ragione più liquida; il rilievo officioso riguarda il vizio, mentre la sua dichiarazione richiede, di regola, una manifestazione di interesse della parte, salvo le nullità di protezione.
  • Il giudicato interno si forma solo sui capi autonomi della sentenza, cioè su statuizioni dotate di propria individualità decisoria; non si forma invece su mere argomentazioni o obiter dicta impiegati per sorreggere la decisione.
  • La mancata riproposizione in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., di una questione difensiva nuova o non devoluta impedisce di farla valere in cassazione; la novità del motivo ne determina l'inammissibilità.
  • L'obbligo informativo dell'intermediario finanziario è distinto dalla valutazione di adeguatezza dell'operazione: l'adeguatezza non esaurisce gli obblighi dell'intermediario, che deve comunque dimostrare di avere correttamente informato il cliente.
  • L'eccezione di genericità dell'appello va valutata in concreto: è inammissibile il gravame che non indichi specificamente gli errori della decisione impugnata e si risolva in una confutazione meramente assertiva.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContratti
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

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