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Sentenza

Sentenza n. 4251/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del telegramma prot. n. M_D -OMISSIS-REG2026 -OMISSIS-datato 29.01.2026 e di tutti gli atti afferenti al procedimento de quo ancorché essi siano prodromici, presupposti, conseguenti e susseguenti, noti od ignoti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 13/02/2026: - del telegramma prot. n. M_D -OMISSIS-REG2026 -OMISSIS-datato 11.02.2026, promanato dal Ministero della Difesa – Stato Maggiore – Dipartimento di Impiego del Personale Esercito di Roma mediante il quale è stato annullato in autotutela il dispaccio gravato con il ricorso principale ed è stata ribadita l’inammissibilità dell’istanza presentata per la sede di Roma disponendo verifica istruttoria presso la sede interforze di Guidonia finalizzata alla verifica della situazione organica per le posizioni di F.A.; - tutti gli atti afferenti al procedimento de quo ancorché essi siano prodromici, presupposti, conseguenti e susseguenti, noti od ignoti.

Giustizia amministrativa202601654

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di assegnazione temporanea presso la sede di Roma, successivamente annullato in autotutela e sostituito dall'accoglimento dell'istanza con trasferimento alla sede di Guidonia

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, il telegramma del 29 gennaio 2026 e gli atti presupposti e conseguenti, con cui era stata ritenuta inammissibile l'istanza di assegnazione temporanea presso la sede di Roma. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo telegramma dell'11 febbraio 2026, mediante il quale l'Amministrazione aveva annullato in autotutela il precedente diniego, ribadito l'inammissibilità dell'istanza per la sede di Roma e disposto una verifica istruttoria presso la sede interforze di Guidonia, finalizzata all'accertamento della situazione organica per le posizioni di Forza armata. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha adottato un ulteriore provvedimento del 24 febbraio 2026, accogliendo la domanda di assegnazione temporanea e disponendo il trasferimento del ricorrente alla sede di Guidonia dal 9 marzo 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il provvedimento del 24 febbraio 2026 ha accolto l'originaria istanza del ricorrente e contestualmente eliminato il precedente diniego. L'adozione di un atto pienamente valido ed efficace è stata ritenuta sufficiente a produrre la cessazione della materia del contendere, senza necessità di attendere la data effettiva del trasferimento, poiché gli effetti giuridici dell'assegnazione si erano già prodotti. Il Collegio ha quindi preso atto dell'eliminazione dell'oggetto del giudizio per effetto dell'autotutela amministrativa. Le spese sono state integralmente compensate, considerato il comportamento collaborativo e solerte dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, all'esito della camera di consiglio e sentite le parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • L'adozione, nel corso del giudizio, di un provvedimento amministrativo pienamente valido ed efficace che accolga la pretesa sostanziale del ricorrente ed elimini l'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere quando rimuova integralmente l'oggetto della controversia.
  • Ai fini della cessazione della materia del contendere non è necessario attendere l'esecuzione materiale o la decorrenza futura degli effetti del provvedimento sopravvenuto, se gli effetti giuridici favorevoli si sono già prodotti con l'adozione di un atto valido ed efficace.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando l'Amministrazione, con comportamento collaborativo e sollecito, elimini in autotutela l'oggetto del giudizio accogliendo la pretesa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

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