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Sentenza

Sentenza n. 10550/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione intimata in ordine all’istanza del 15.04.2025, avente ad oggetto il riconoscimento il titolo per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna in data 25.01.2025 nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza e per la condanna della stessa Amministrazione a provvedere in ordine alla menzionata istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202603021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 14 aprile 2025 per il riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, del titolo di formazione e abilitazione all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell'Unione europea. Ha sostenuto che fosse decorso il termine di conclusione del procedimento, individuato nel termine generale previsto dalla l. 241/1990 e nei termini specifici di cui all'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, senza l'adozione di un provvedimento espresso. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine procedimentale senza pronuncia dell'Amministrazione. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è individuato quale autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007, l'autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento sul riconoscimento deve poi essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Ne deriva un termine massimo complessivo di quattro mesi, ove siano richieste integrazioni. Poiché alla data di proposizione del ricorso tale termine era decorso senza provvedimento espresso, il TAR ha accertato l'obbligo di provvedere. Ha ordinato al Ministero di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, considerando il carattere massivo dei procedimenti. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento competente, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine ministeriale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per spese di lite.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l'azione avverso il silenzio e consentono al giudice di accertare l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere, fissando il termine per l'adempimento e nominando, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 2 l. 241/1990

    Prevede l'obbligo generale dell'Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 5 d.lgs. 206/2007

    Individua l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea; tale competenza è oggi esercitata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    Impone all'autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.

    Impone l'adozione del provvedimento finale di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; combinato con il comma 2, determina un termine massimo complessivo di quattro mesi ove siano richieste integrazioni.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Ha determinato la denominazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, subentrato al soppresso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca quale autorità competente.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine per la conclusione del procedimento senza l'adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a fondare l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere.
  • Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione professionale conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento finale deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
  • Quando siano richieste integrazioni documentali ai sensi dell'art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007, il termine massimo per la conclusione del procedimento di riconoscimento è complessivamente pari a quattro mesi, decorrenti dalla presentazione della domanda, secondo la scansione temporale prevista dalla disposizione.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo deve ordinare all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine stabilito in sentenza e può nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia, assegnandogli un termine ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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