Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33690/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di Palermo ha rimesso alla Corte di cassazione una questione di determinazione della competenza territoriale nei procedimenti per diffamazione commessa mediante sistema televisivo: se, alla luce della sentenza n.150/2021 della Corte Costituzionale, sia ancora applicabile il criterio speciale previsto dall'art.30, quinto comma, della legge n.223/1990 (foro della residenza della persona offesa) e, in caso di inapplicabilità, se i principi della sentenza costituzionale operino anche per fatti commessi anteriormente alla pronuncia; inoltre il Tribunale ha chiesto indicazioni sui criteri alternativi di determinazione della competenza territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la rimessione ex art.24-bis cod. proc. pen., ritenendola meramente esplorativa. Ha ricordato che il giudice rimettente deve preliminarmente valutare le deduzioni delle parti, tentare di comporle e illustrare il percorso interpretativo concreto; in mancanza la rimessione è inammissibile. La Corte ha inoltre osservato che l'art.30, quinto comma, legge n.223/1990 (foro della residenza della persona offesa per la diffamazione a mezzo televisivo) è chiaro e non è stato inciso dalla sentenza n.150/2021 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art.13 della legge n.47/1948 (aggravante per stampa) ma non ha avuto effetti sulla regola di competenza territoriale. Perciò non sussisteva un serio dubbio interpretativo che giustificasse la rimessione. La Corte ha disposto la rimessione degli atti al Tribunale di Palermo.

Norme richiamate

  • art. 24-bis cod. proc. pen.

    Regola dell'istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione sulla competenza territoriale; applicata in senso che la rimessione è inammissibile se meramente esplorativa e se il giudice non ha analizzato le posizioni delle parti e il proprio percorso interpretativo

  • art. 30, quinto comma, legge n. 223/1990

    Criterio speciale di individuazione del foro per la diffamazione commessa mediante sistema televisivo: foro della residenza della persona offesa; la Corte ha ritenuto tale norma chiara e tuttora applicabile

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 150/2021

    «costituisce lex specialis rispetto alle due aggravanti previste dall'art. 595 cod. pen., secondo e terzo comma, che prevedono cornici sanzionatorie autonome e più gravi rispetto a quelle stabilite dal primo comma, rispettivamente nel caso in cui l'offesa all'altrui reputazione consista nell'attribuzione di un fatto determinato e in quello in cui l'offesa sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico»

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.13 della legge n.47/1948 (aggravante per il mezzo stampa), imponendo che la pena sia quella dell'art.595, terzo comma; tuttavia non ha inciso sulla regola di competenza territoriale prevista dall'art.30, comma 5, legge n.223/1990

  • art. 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47

    Disposizione che prevedeva una circostanza aggravante per la diffamazione per il mezzo della stampa; è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n.150/2021 in quanto incompatibile con la libertà di manifestazione del pensiero

  • art. 595 cod. pen.

    Norma sostanziale sul reato di diffamazione con le aggravanti previste nei commi successivi; la Corte ha richiamato che dopo la declaratoria di incostituzionalità l'applicazione della pena va valutata secondo i parametri dell'art.133 cod. pen. e che l'art.595, terzo comma, resta punto di riferimento per la pena

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di commisurazione della pena che devono essere considerati per l'applicazione della pena detentiva nei casi di maggiore gravità; richiamato dalla Corte nella motivazione della sentenza n.150/2021

  • art. 27 legge n. 87/1953

    Norma che disciplina gli effetti delle pronunce della Corte costituzionale e la possibilità di dichiarare illegittimità consequenziale; la Corte di cassazione ha osservato che nel sistema non esiste una pronuncia dichiarativa implicita che estenda automaticamente gli effetti della sentenza costituzionale ad altre disposizioni non direttamente cadute

Massime di principio

  • La rimessione ex art.24-bis cod. proc. pen. alla Corte di cassazione è inammissibile se la questione è meramente esplorativa: il giudice deve prima analizzare le deduzioni delle parti, tentare di risolvere il contrasto e descrivere il percorso interpretativo che giustifica la rimessione
  • Il criterio speciale di competenza previsto dall'art.30, comma 5, legge n.223/1990 (foro della residenza della persona offesa per diffamazione a mezzo televisivo) è norma autonoma e continua ad applicarsi anche dopo la sentenza n.150/2021 della Corte Costituzionale, salvo specifica ed esplicita incidenza di quest'ultima sulla norma di competenza
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma che configura un'aggravante non comporta automaticamente la modifica o l'eliminazione di regole processuali o criteri di competenza collegati, a meno che non venga espressamente detto dalla Corte costituzionale o non sussista un effetto consequenziale formalmente accertato
  • Se il giudice ritiene che non possa applicarsi il criterio speciale di competenza, deve motivare dettagliatamente perché gli strumenti interpretativi ordinari non consentono la soluzione e indicare i criteri alternativi di collegamento territoriale (ad esempio luogo del fatto, luogo della diffusione, residenza della persona offesa) prima di rimettere la questione
  • In presenza di dubbi su applicazione retroattiva di principi costituzionali, la valutazione deve essere motivata in concreto: non si presume l'effetto retroattivo della pronuncia costituzionale sui criteri di competenza senza adeguata argomentazione giuridica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.