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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28980/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società e eredi)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da una società costruttrice nei confronti di una società immobiliare e di alcuni soggetti fisici collegati a quest'ultima, con cui si chiedeva di accertare la simulazione assoluta o relativa, oppure la revocatoria ex art. 2901 c.c., di una serie di compravendite immobiliari effettuate dalla società debitrice in favore del proprio amministratore unico e di suoi familiari. In primo grado le domande venivano respinte; in appello la decisione veniva confermata. In Cassazione la società attrice soccombente ha articolato sei motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione illogica/contraddittoria in relazione alla partecipatio fraudis; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2901 c.c. per errata valutazione dell'eventus damni; 3) violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. per inversione dell'onere della prova; 4) omesso esame di un fatto storico relativo all'anteriorità del credito; 5) falsa applicazione dell'art. 1665 c.c. per la data di insorgenza del credito; 6) nullità per omessa pronuncia sugli atti del 12.11.2003 e del 23.06.2004 e, in subordine, violazione dell'art. 2901 c.c. sul requisito della partecipatio fraudis. I resistenti hanno chiesto anche di valutare un possibile abuso del processo ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili gli altri motivi, osservando che le censure di violazione di legge in realtà miravano a una nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre rilevato l'inammissibilità del vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per effetto dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., poiché la sentenza d'appello aveva confermato la decisione di primo grado sulla base delle medesime ragioni. Quanto al motivo di omessa pronuncia, la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza impugnata, letta nel suo complesso, aveva preso in considerazione le compravendite indicate. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese di cassazione e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sindacabile solo nei limiti della reale mancanza o apparenza, non quando la doglianza mira a sostituire una diversa lettura del compendio istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio; la falsa applicazione ricorre solo se il giudice sussume male il fatto accertato nella norma.

  • art. 2901 c.c.

    Ai fini della revocatoria occorre verificare i presupposti dell'atto dispositivo in relazione al pregiudizio per la garanzia patrimoniale e, nei casi richiesti, la partecipazione fraudolenta del terzo.

  • art. 2697 c.c.

    Non risulta violato quando il giudice valuta la prova secondo il suo prudente apprezzamento; la doglianza è inammissibile se mira solo a contestare il risultato dell'accertamento di fatto.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di legittimità per violazione di legge non consente di rimettere in discussione l'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non è deducibile contro sentenza d'appello che conferma la prima decisione con la stessa ratio, nei giudizi introdotti dopo l'11 settembre 2012.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Nel c.d. doppio conforme il ricorso per cassazione non può fondarsi sul vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo se il giudice non si è affatto pronunciato sul thema decidendum; è escluso quando la questione è stata implicitamente o esplicitamente esaminata nella motivazione complessiva.

  • art. 1665 c.c.

    La norma invocata sulla verifica/accettazione dell'opera non è stata ritenuta idonea a scalfire l'accertamento di merito sulla data di insorgenza del credito, trattandosi di censura fattuale mascherata da violazione di legge.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    I resistenti hanno chiesto di valutarne l'applicazione per asserito abuso del processo, ma dalla decisione non risulta accolta alcuna statuizione in tal senso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
  • La falsa applicazione di legge presuppone che il fatto sia già stato accertato dal giudice di merito; se si contesta il fatto storico o il peso delle prove, la censura è inammissibile.
  • Nel giudizio di revocatoria ordinaria, la valutazione della partecipazione fraudolenta del terzo e dell'eventus damni deve essere sorretta da un accertamento di merito, che può fondarsi anche su presunzioni, ma non è sindacabile in cassazione se la critica mira solo a sovvertirlo.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la sentenza, letta nel suo complesso, mostra di avere comunque considerato la questione dedotta, anche implicitamente.
  • Nel regime del doppio conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se l'appello conferma la decisione di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto.
  • L'onere di dimostrare i presupposti dell'azione revocatoria non può essere aggirato mediante la prospettazione di un diverso apprezzamento delle risultanze documentali in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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