Sentenza del 31/03/2016 n. 1959 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - Obblighi dei contribuenti - Fatturazione - Diritto alla detrazione - Diniego - Fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti - Onere della prova dell'Amministrazione finanziaria - Contenuto - Ricorso a presunzioni semplici - Ammissibilità - Frode carosello - Onere della prova del contribuente - Dimostrazione della corrispondenza anche soggettiva dell'operazione rappresentata in fattura - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl diritto alla detrazione IVA è negato quando il contribuente non prova la corrispondenza soggettiva dell'operazione o il proprio incolpevole affidamento. Non sono sufficienti la consegna della merce, il pagamento delle fatture, la regolarità formale della contabilità o le evidenze contabili dei pagamenti, poiché tali elementi sono compatibili con una frode carosello e possono essere facilmente precostituiti o falsificati.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la ripartizione dell'onere della prova in caso di fatture relative a operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, in particolare nell'ambito di una frode carosello. L'Amministrazione deve dimostrare, anche mediante presunzioni semplici, l'interposizione fittizia del cedente e la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario. Il contribuente deve invece dimostrare che l'operazione fatturata corrispondeva, anche sotto il profilo soggettivo, a quella effettivamente realizzata oppure di avere fatto affidamento incolpevole sulla regolarità fiscale dell'operazione.
Norme richiamate
Art. 2727 del codice civile
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
L'Amministrazione finanziaria può provare l'interposizione fittizia e la conoscenza o conoscibilità della frode anche mediante presunzioni semplici, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti.
Normativa IVA sul diritto alla detrazione
La detrazione presuppone che l'operazione sia effettiva e correttamente riferibile ai soggetti indicati in fattura. In presenza di un'operazione soggettivamente inesistente, il contribuente deve dimostrare la propria estraneità inconsapevole alla frode.
Massime di principio
- In caso di fatture riferite a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare l'interposizione fittizia e la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del contribuente.
- Il contribuente non può basarsi soltanto sull'effettiva consegna dei beni, sul pagamento delle fatture o sulla regolarità formale della contabilità: deve dimostrare anche la reale identità e affidabilità del cedente indicato in fattura.
- La buona fede del contribuente deve essere supportata da concreti comportamenti di verifica e da circostanze oggettive che rendano non prevedibile la frode; la mera assenza di anomalie formali non è sufficiente.
- Quando l'Amministrazione ha fornito presunzioni adeguate circa la frode, spetta al contribuente provare la propria estraneità consapevole e l'incolpevole affidamento sulla regolarità dell'operazione.
- La detrazione IVA può essere negata anche se la merce è realmente esistita e il prezzo è stato pagato, qualora il soggetto formalmente indicato come cedente non sia quello effettivo e il contribuente non dimostri di non poter conoscere tale circostanza.
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