Sentenza n. 317/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento dell’ordinanza n. 1 del 30 novembre 2023: cessazione dell’attività di rimessa di autoveicoli a cielo aperto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di cessazione dell'attività di rimessa di autoveicoli a cielo aperto e dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che, sulla base di sopralluoghi dell'Ufficio Circondariale Marittimo e delle comunicazioni di avvio del procedimento, aveva disposto la cessazione dell'attività di rimessa di autoveicoli a cielo aperto esercitata in prossimità dello stabilimento balneare e dell'attività di somministrazione. L'amministrazione aveva ritenuto insussistente un idoneo titolo abilitativo, in particolare una SCIA, per la gestione dell'area di parcheggio. La ricorrente ha dedotto: che il subingresso nella gestione dello stabilimento balneare e dell'esercizio di somministrazione comportasse anche il subingresso nella gestione dell'area di parcheggio pertinenziale, riservata agli utenti delle attività principali; che l'attività di parcheggio fosse legittimata dai titoli formatisi in favore del precedente gestore e non potesse essere interdetta senza ricorrere ai presupposti dell'autotutela decisoria; che il provvedimento fosse intervenuto dopo la conclusione del periodo stagionale di attività; e che la competenza spettasse al SUAP ai sensi del d.P.R. n. 160/2010, anziché al Servizio Commercio comunale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che né i titoli abilitativi rilasciati al precedente gestore e alla società subentrante, né le SCIA relative al subingresso e all'estensione dell'attività di somministrazione, contemplavano l'attività di parcheggio a servizio delle attività principali. Ne ha tratto la conclusione che la gestione dell'area di parcheggio fosse priva di qualsiasi titolo abilitativo, escludendo quindi che il subingresso nelle attività principali comportasse automaticamente il subingresso anche nell'attività di parcheggio o che fosse necessaria l'autotutela decisoria. Ha inoltre ritenuto irrilevante la stagionalità dell'attività, poiché la necessità del titolo permaneva e la situazione abusiva si sarebbe riproposta con la nuova stagione. Quanto alla competenza, ha affermato che, secondo l'assetto organizzativo del Comune, le funzioni di controllo e repressione in materia annonaria spettavano al Servizio Commercio. L'art. 2 del d.P.R. n. 160/2010 attribuisce al SUAP il ruolo di unico referente per i procedimenti avviati dai privati relativi alle attività produttive e di servizi; il riferimento alla cessazione delle attività riguarda quindi la cessazione richiesta dal privato e non la misura interdittivo-sanzionatoria adottata d'ufficio, estranea alle competenze del SUAP. Il TAR ha compensato integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.P.R. 160/2010
quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti
La competenza del SUAP riguarda i procedimenti relativi all'esercizio, alla localizzazione, realizzazione, trasformazione, ampliamento, trasferimento, cessazione o riattivazione delle attività produttive e di servizi quando tali procedimenti siano avviati dai privati; non comprende l'adozione d'ufficio di misure interdittivo-sanzionatorie.
art. 4, comma 1, d.P.R. 160/2010
assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento
La funzione del SUAP è quella di coordinare e assicurare una risposta unica al richiedente nel procedimento amministrativo, non quella di sostituire gli uffici comunali competenti per i controlli e la repressione delle attività prive di titolo.
Massime di principio
- Il subingresso nella gestione di un'attività principale non comporta automaticamente il trasferimento o l'estensione dei titoli abilitativi a un'attività accessoria distinta, quando quest'ultima non sia espressamente contemplata nei titoli o nelle segnalazioni presentate.
- La gestione di un'area di parcheggio a servizio di uno stabilimento balneare o di un esercizio di somministrazione richiede uno specifico titolo abilitativo se tale attività non risulta compresa nei titoli relativi alle attività principali.
- La stagionalità dell'attività non esonera l'operatore dall'obbligo di procurarsi i necessari titoli abilitativi; la necessità del titolo permane quando l'attività abusiva è destinata a ripetersi nelle stagioni successive.
- Il SUAP è competente a fungere da referente unico nei procedimenti relativi alle attività produttive e di servizi avviati dai privati, ma tale competenza non si estende alle misure interdittivo-sanzionatorie adottate d'ufficio, che restano attribuite all'ufficio comunale competente secondo l'organizzazione dell'ente.
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