Sentenza n. 2077/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento a) in parte qua, della delibera n. 21 del Consiglio Comunale del 27.09.2023 di approvazione finale P.U.C. e del R.U.E.C., pubblicata sull’albo pretorio comunale dal 27 settembre 2023 al 12 ottobre 2023 e dei relativi allegati, nella parte in cui sono riferiti alla proprietà dei ricorrenti; b) della delibera n. 94 del 6/03/2021 di adozione del Puc e presupposta relazione istruttoria del Settore Politiche del Territorio nella parte in cui sono riferite alla proprietà dei ricorrenti c) della delibera di Giunta comunale n. 28 del 21/03/2022 e relativi allegati (con la quale l’Amministrazione comunale di Orta di Atella si è determinata in riferimento alle singole osservazioni pervenute nei termini, nella parte in cui sono state rigettate e/o parzialmente accolte le osservazioni dei ricorrenti) in quanto riferite alla posizione dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere comunali di adozione e approvazione del PUC e del RUEC, nonché delibera sulle osservazioni, limitatamente alla classificazione del lotto di proprietà come zona G1 di verde di risistemazione fondiaria e dotazioni territoriali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, limitatamente al proprio fondo, la classificazione urbanistica introdotta dal PUC comunale, deducendo quattro gruppi di censure. Con il primo motivo hanno denunciato la violazione del Regolamento regionale Campania n. 5/2011, della determinazione provinciale di coerenza e dell'art. 97 Cost., sostenendo che la verifica di conformità del piano sarebbe stata svolta tardivamente e che il Comune avrebbe perso il potere di approvare il piano per avere esaminato oltre il termine le osservazioni dei privati. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, degli artt. 3 e 4 d.m. 1444/1968 e l'eccesso di potere per irragionevolezza, sostenendo che la destinazione a verde attrezzato e dotazioni territoriali avrebbe trasferito sui privati l'onere di realizzazione degli standard urbanistici, senza adeguata motivazione e nonostante l'asserita eccedenza degli standard già previsti dal piano; hanno inoltre prospettato uno svuotamento del diritto di proprietà. Con il terzo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 2 d.m. 1444/1968 e l'eccesso di potere per travisamento dei fatti e presupposto erroneo, sostenendo che il lotto, inserito in un contesto già completamente urbanizzato e circondato da edifici, avrebbe dovuto mantenere la vocazione edificatoria. Con il quarto motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 38, comma 1, l.r. Campania n. 16/2004 e l'eccesso di potere per travisamento e presupposto erroneo, sostenendo che la destinazione ad attrezzature sportive avrebbe costituito un vincolo preordinato all'esproprio soggetto a durata quinquennale.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la verifica di conformità tardiva costituisse una irregolarità dell'iter procedimentale priva di effetti invalidanti, poiché la Provincia aveva successivamente espresso il parere di coerenza e adottato il piano; la censura era inoltre prossima all'inammissibilità perché non indicava quale concreta e diversa utilità urbanistica il ricorrente avrebbe conseguito dalla riedizione del procedimento. Il ritardo nell'esame delle osservazioni non comporta la caducazione dell'intero procedimento: la decadenza prevista dalla disciplina regionale riguarda l'inerzia del Consiglio comunale nell'approvazione o nel rinvio del piano, non il superamento del termine relativo alla precedente fase di valutazione delle osservazioni da parte della Giunta. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la destinazione a verde di risistemazione fondiaria deve essere interpretata nel quadro complessivo del PUC e risponde all'obiettivo generale di migliorare la qualità urbana, realizzare parcheggi pertinenziali, aree ricettive e verde urbano e contenere il consumo di suolo. Le scelte di pianificazione urbanistica sono ampiamente discrezionali e non richiedono una motivazione specifica per ogni area, essendo sufficiente la motivazione desumibile dai criteri generali e dai documenti di accompagnamento del piano, salvo ipotesi eccezionali che impongano una motivazione rafforzata. Le doglianze dei ricorrenti esprimevano un mero dissenso rispetto alle scelte pianificatorie e tendevano a sostituire valutazioni private a quelle dell'amministrazione. Il terzo motivo è stato respinto poiché la circostanza che il lotto fosse circondato da edifici e inserito in un'area urbanizzata non contraddice la scelta di recuperare aree inedificate e contenere il consumo di suolo, ma può anzi confermarne la coerenza. Il quarto motivo è stato respinto perché la destinazione a verde, attrezzature ricreative o sportive non localizzava una specifica opera pubblica su un bene singolarmente individuato, ma imprimeva una destinazione funzionale generale, realizzabile anche mediante iniziativa privata o promiscua. Si trattava quindi di un vincolo conformativo, non di un vincolo espropriativo soggetto a durata quinquennale e alle relative garanzie. I ricorrenti sono stati condannati alle spese in favore del Comune, liquidate in euro 4.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Regolamento regionale Campania n. 5/2011, art. 3
"prima dell'adozione del piano, la conformità alle leggi e regolamenti e agli eventuali strumenti urbanistici e territoriali sovra ordinati e di settore"
La tardiva verifica di conformità, seguita dal parere provinciale di coerenza e dall'adozione del piano, non determina l'illegittimità del piano in assenza di una concreta incidenza sulla scelta urbanistica contestata. Il superamento del termine per l'esame delle osservazioni non comporta la caducazione dell'intero procedimento.
art. 42, comma 2, d.lgs. 267/2000
La competenza del Consiglio comunale sull'approvazione del piano rileva ai fini della diversa conseguenza dell'inerzia del Consiglio rispetto al ritardo della Giunta nell'esame delle osservazioni.
art. 97 Cost.
I principi di trasparenza e buon andamento non risultano violati in modo invalidante dalle irregolarità procedimentali dedotte, non essendo stata dimostrata una concreta incidenza sulla pianificazione del lotto.
art. 3 l. 241/1990
Le scelte di piano generale non richiedono, di regola, una motivazione puntuale riferita a ciascun fondo, quando le ragioni risultano dai criteri generali e dai documenti di accompagnamento del piano.
artt. 3 e 4 d.m. 1444/1968
Le disposizioni sugli standard urbanistici non impediscono la destinazione urbanistica generale a verde e attrezzature né impongono, nella fattispecie, la censurata diversa qualificazione del lotto.
art. 38, comma 1, l.r. Campania n. 16/2004
La disciplina della durata quinquennale dei vincoli preordinati all'esproprio non si applica a una destinazione funzionale generale a verde o attrezzature sportive avente natura conformativa.
art. 73 NTA del PUC
La disciplina della risistemazione fondiaria consente interventi quali parcheggi pertinenziali, verde e sistemazioni dell'area secondo la disciplina delle singole zone.
art. 75 NTA del PUC
"Gli standard urbanistici sono realizzati e/o gestiti, in via prioritaria, dal soggetto proprietario del suolo, sulla base di apposita convenzione pluriennale con il Comune"
La previsione di realizzazione o gestione prioritaria da parte del proprietario non trasforma automaticamente la destinazione in vincolo espropriativo.
art. 139 RUEC
La norma disciplina la possibilità di realizzare interventi di sistemazione mediante annessione di superfici esterne e contigue, nei limiti delle destinazioni consentite dal PUC.
Massime di principio
- Il superamento del termine previsto per l'esame delle osservazioni nella formazione di uno strumento urbanistico generale non comporta, di per sé, la caducazione dell'intero procedimento quando la disciplina regionale collega espressamente tale effetto all'inerzia dell'organo competente per l'approvazione finale del piano e non alla fase di valutazione delle osservazioni.
- L'impugnazione di uno strumento urbanistico generale deve indicare uno specifico vizio riferibile alla disciplina del suolo del ricorrente e la concreta utilità urbanistica conseguibile dalla riedizione del potere; la deduzione di una mera irregolarità procedimentale, priva di incidenza dimostrata sulla scelta relativa all'area, non è sufficiente.
- Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili solo in presenza di errori di fatto, abnorme illogicità o manifesta irragionevolezza; la motivazione può essere desunta dai criteri generali e dai documenti di accompagnamento del piano, mentre una motivazione rafforzata è necessaria solo in presenza di situazioni qualificate, quali il superamento degli standard minimi, una convenzione di lottizzazione o un giudicato favorevole sul rilascio del titolo edilizio.
- La destinazione urbanistica di aree private a verde, attrezzature ricreative o sportive, quando non localizza una specifica opera pubblica e consente la realizzazione anche mediante iniziativa privata o promiscua, costituisce vincolo conformativo e non vincolo preordinato all'esproprio; pertanto non è soggetta alla durata quinquennale propria dei vincoli espropriativi.
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