Sentenza del 23/06/2022 n. 2985 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Verifica Guardia di Finanza - PVC - Versamenti imputabili a redditi non dichiarati - Accertamento - Legittimità - Sussistenza.(prima massima). Accertamento - Riferimento al processo verbale di contestazionepresupposto e contrastato con specifiche ma infondate censure - Motivazione -Sufficienza. (seconda massima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Imputazione da parte dell'Amministrazione finanziaria di versamenti e movimentazioni finanziarie ritenute riconducibili a compensi professionali non dichiarati; il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento contestandone la fondatezza e la motivazione
La decisione
Il giudice ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento emesso in seguito alla verifica e ai processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza, perché le movimentazioni finanziarie risultavano non giustificate e quindi idonee a essere considerate redditi non dichiarati. Inoltre l'avviso è stato ritenuto compiutamente motivato poiché il contribuente era già stato destinatario di due processi verbali di constatazione regolarmente notificati, che gli avevano consentito di conoscere la contestazione e le sue fonti; le censure presentate dal contribuente sono state articolate ma infondate, quindi il contraddittorio è risultato garantito
Massime di principio
- Movimentazioni finanziarie ingiustificate (versamenti) possono essere legittimamente ricondotte a redditi non dichiarati quando esistono elementi che le collegano a compensi professionali o altre entrate imponibili
- I processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza costituiscono fonte di prova utilizzabile dall'Agenzia delle Entrate per l'emissione dell'avviso di accertamento, a condizione che siano regolarmente notificati al contribuente
- La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente se il contribuente è stato preventivamente informato, tramite processi verbali notificati, delle contestazioni e delle relative fonti, poiché così è stato messo in condizione di esercitare il contraddittorio
- Censure articolate e pertinenti del contribuente vanno esaminate, ma la loro sola formulazione non è sufficiente a invalidare l'accertamento se risultano infondate alla luce degli elementi probatori
- In situazioni analoghe il contribuente deve fornire giustificazioni documentali idonee a spiegare le movimentazioni finanziarie contestate; l'assenza di spiegazioni convincenti rafforza la presunzione di reddito non dichiarato
- Eventuali vizi formali dell'accertamento invalidano l'atto solo se incidono concretamente sul diritto di difesa (per es. mancata notifica dei PVC); notifiche regolari e possibilità di contraddittorio rendono l'accertamento più solido
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