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Sentenza

Sentenza del 23/06/2022 n. 566 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Notificazione a mezzo p.e.c. degli atti processuali tributari - Liguria - decorrenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della CTP di Savona che aveva annullato la cartella di pagamento emessa da Equitalia per T.A.R.I. 2015; il Comune chiedeva di confermare la validità della cartella e la legittimità degli atti. L. S.r.l. aveva originariamente impugnato la cartella denunciandone vizi formali e la nullità della notificazione a mezzo P.E.C.; in appello L. ha eccepito la tardività dell'impugnazione proposta dal Comune.

La decisione

La Corte ha ritenuto che, per le Commissioni tributarie della Liguria, le notificazioni a mezzo P.E.C. siano efficaci solo per i processi iniziati con ricorsi notificati dal 15/11/2016 in poi (D.Dir. 30/06/2016, art.2 lett. b). Poiché il procedimento era iniziato anteriormente, la notificazione via P.E.C. della sentenza è inesistente e l'appello del Comune, notificato nel termine lungo, è tempestivo. Sulla sostanza, però, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo di L. S.r.l. perché i vizi denunciati (notifica dell'avviso di pagamento, carenza di motivazione, indicazione del responsabile non corretta) si riferivano ad atti dell'Agente della riscossione (Equitalia) e non dell'Ente impositore; l'avviso di pagamento precedente alla cartella non era stato impugnato nei termini, per cui eventuali vizi dell'avviso non potevano più essere rilevati con l'impugnazione tardiva della cartella. Non essendo possibile integrare il necessario litisconsorzio con l'Agente della riscossione in questo grado, il ricorso originario è stato dichiarato inammissibile e la cartella è stata confermata. L. S.r.l. è stata condannata al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31.12.1992, n. 546, art. 16-bis

    Consente la notificazione degli atti processuali a mezzo P.E.C.; l'efficacia pratica della notificazione via PEC è regolata dalle norme attuative e dai decreti direttoriali regionali/ministeriali

  • Decreto Direttoriale Finanze 30.06.2016

    art. 2, lett. b) - efficacia per i processi iniziati con ricorsi notificati a partire dal 15.11.2016

    Per la Liguria il D.Dir. limita l'efficacia delle notificazioni via PEC agli atti di procedimenti iniziati con ricorso notificato dal 15/11/2016; notifiche via PEC per procedimenti anteriori a tale data sono inefficaci

  • d.lgs. 31.12.1992, n. 546, art. 51

    Stabilisce il termine breve per impugnare le sentenze; il decorso di tale termine è subordinato alla validità della notificazione della sentenza

  • d.lgs. 31.12.1992, n. 546, art. 38, comma 3

    Prevede il termine lungo (termine ordinario) di impugnazione quando non è iniziato il termine breve; qui è applicato perché la notificazione via PEC della sentenza è stata considerata inesistente

  • d.m. 163/2013, art. 20, comma 2

    Norma rilevata a supporto delle regole sulle notificazioni tramite PEC e sugli atti dell'Agente della riscossione

  • art. 285 c.p.c.

    Richiamata per affermare che la regola sulla notificazione al domiciliatario del difensore non si applica al processo tributario; nondimeno il termine di impugnazione non decorre se la notificazione della sentenza è inesistente

Massime di principio

  • In Liguria, dopo il D.Dir. 30/06/2016 le notificazioni a mezzo PEC sono efficaci solo per i procedimenti iniziati con ricorsi notificati dal 15/11/2016 in poi: per procedimenti anteriori le notifiche via PEC di atti processuali sono inefficaci e non danno inizio al termine breve di impugnazione.
  • Se un atto prodromico (es. avviso di pagamento) è stato notificato e non impugnato nei termini, i vizi relativi a quell'atto non possono essere fatti valere in seguito con l'impugnazione della cartella di pagamento; la doglianza deve essere proposta entro i termini avverso l'atto prodromico.
  • I vizi riconducibili specificamente ad atti emessi dall'Agente della riscossione (notifiche, ruolo, avvisi) devono essere contestati nei confronti dell'Agente della riscossione: l'Ente impositore non è automaticamente legittimato passivo per tali vizi, salvo che l'atto prodromico sia imputabile all'ente.
  • Non è possibile integrare in appello il litisconsorzio necessario con l'Agente della riscossione quando il ricorso originario è stato promosso senza di lui: la mancata chiamata dell'ente legittimato comporta l'inammissibilità dell'impugnazione fondata su vizi a lui riconducibili.
  • Quando la notificazione della sentenza è nulla o inesistente, il termine breve per proporre impugnazione non decorre; l'impugnazione notificata nel termine lungo è tempestiva se il termine breve non è mai iniziato.

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