Sentenza del 23/06/2022 n. 567 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Contributo unificato nel processo amministrativo - motivi aggiunti - non costituiscono considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia, rispetto alle aggiudicazioni gia' impugnate, i motivi aggiunti concernenti i contratti intervenuti tra aggiudicatario e stazione appaltante
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
B. S.r.l. aveva impugnato davanti al TAR vari atti di gara (esclusione, aggiudicazioni provvisorie e definitive, atti preparatori connessi). Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato anche le aggiudicazioni definitive e i contratti stipulati tra gli aggiudicatari e la stazione appaltante. La Segreteria del TAR ha chiesto un ulteriore contributo unificato ritenendo i motivi aggiunti nuove domande; la ricorrente ha impugnato tale richiesta. La questione giuridica è se i motivi aggiunti che riguardano i contratti consequenziali alle aggiudicazioni costituiscano un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia (e quindi siano soggetti a nuovo contributo) ovvero siano connessi in maniera tale da esentarli dal contributo.
La decisione
La Corte ha rigettato l'appello dell'Avvocatura dello Stato e ha ritenuto non dovuto l'ulteriore contributo unificato. Motivo: la valutazione rilevante non è la distinzione tra motivi propri o impropri, ma se i motivi aggiunti comportano un considerevole ampliamento del thema decidendum. Solo gli atti autonomamente lesivi, privi di un rapporto di pregiudizialità/dipendenza con l'atto originario, determinano tale ampliamento. Nel caso di specie i contratti sono consequenziali all'aggiudicazione e costituiscono segmenti dello stesso procedimento amministrativo; i vizi denunciati sono gli stessi e si riverberano naturalmente sul contratto. Ne consegue che sussiste una connessione 'forte' e non è dovuto il contributo; le spese di questo grado sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 115/2002, art. 13
Stabilisce la misura e le condizioni del contributo unificato; la Corte interpreta che il contributo è dovuto quando i motivi aggiunti comportano un considerevole ampliamento del thema decidendum, salvo che vi sia connessione forte (pregiudizialità/dipendenza) tra gli atti impugnati.
Codice del processo amministrativo
Disciplina i motivi aggiunti; ai fini del contributo occorre valutare l'effetto sul thema decidendum più che la classificazione formale dei motivi (propri o impropri).
Direttiva 89/665/CEE e giurisprudenza UE
richiamata tramite sent. CGUE C-61/14 (6 ottobre 2015) e C-495/14
Secondo la CGUE il diritto nazionale può prevedere oneri aggiuntivi quando la domanda riguarda atti ulteriori rispetto a quelli originariamente impugnati se ciò comporta un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia; la Corte italiana applica questo principio richiedendo l'accertamento della connessione forte/ debole.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. nn. 23528/2020, 23530/2020, 23873/2020
La giurisprudenza di legittimità chiarisce l'applicazione del criterio: sono esenti dal contributo gli atti in rapporto di pregiudizialità/dipendenza con l'atto originario (connessione forte); sono invece soggetti a contributo gli atti autonomamente lesivi che determinano una connessione debole.
Massime di principio
- La distinzione formale tra motivi propri e impropri è ininfluente ai fini del contributo: conta l'effetto sul thema decidendum.
- Se i motivi aggiunti impugnano atti consequenziali e dipendenti dall'atto originario (es. contratto conseguente all'aggiudicazione), normalmente non si configura un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia e non è dovuto un nuovo contributo unificato.
- Se invece i motivi aggiunti investono atti autonomamente lesivi (che possono esistere e produrre effetti indipendenti dall'atto originario), si realizza un ampliamento considerevole e scatta l'obbligo del contributo.
- Per valutare l'esistenza di connessione forte occorre accertare pregiudizialità/dipendenza sostanziale: se l'annullamento dell'atto originario determina necessariamente l'annullamento dell'atto successivo, la connessione è forte.
- Prassi difensiva: per evitare richieste di nuovo contributo, collegare esplicitamente i motivi aggiunti all'atto originario mostrando la dipendenza dei vizi (stessi profili di illegittimità, identità dell'interesse tutelato, rapporto procedimentale diretto).
- Se si intende impugnare atti che possono essere qualificati come autonomamente lesivi, prepararsi al pagamento del contributo e valutare la strategia processuale (es. proporre domanda incidentale o separare i giudizi).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 giu 2022Sentenza del 23/06/2022 n. 565 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 23 giu 2022Sentenza del 23/06/2022 n. 566 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 23 giu 2022Sentenza del 23/06/2022 n. 2975 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 23 giu 2022Sentenza del 23/06/2022 n. 2976 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 23 giu 2022Sentenza del 23/06/2022 n. 2977 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 23 giu 2022Sentenza del 23/06/2022 n. 2978 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →