Sentenza del 23/06/2022 n. 2977 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Impugnazione - Appello - Riproposizione argomentazioni sottoposte al giudice a quo e disattese - Specificità dei motivi - Principio - Adesione - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che la riproposizione delle medesime argomentazioni già svolte in primo grado assolve l'onere di specificità ex art. 53 D.lgs. 546/92: l'appello non è quindi inficiato per carenza di specificità e il giudice d'appello può esaminare i motivi sul merito. (Principio confermato in linea con le sentenze Cass. n. 21760/2018 e Cass. n. 1200/2016).
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'appello riproponeva in sostanza le stesse argomentazioni già esposte e disattese dal giudice di primo grado. La questione era se la mera riproposizione di tali argomentazioni in appello soddisfacesse l'onere di specificità dei motivi previsto dall'art. 53 del D.lgs. n. 546/1992, ovvero se l'assenza di nuove formulazioni o di diversa articolazione potesse portare all'inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
D.lgs. 31.12.1992, n. 546, art. 53
L'onere di specificità dei motivi di impugnazione va inteso in senso funzionale: la riproposizione in appello di argomentazioni già formulate e ritenute dal ricorrente idonee alla tutela della pretesa soddisfa il requisito, perché consente al giudice ed alle parti di conoscere i temi oggetto dell'impugnazione
Cass. sent. n. 21760/2018
La giurisprudenza stabilisce che la reiterazione in appello di ragioni già dedotte e rigettate in primo grado non è in sé carenza di specificità; ciò è valido quando le ragioni sono chiare e circostanziate e l'appello non si limita a generiche rimostranze
Cass. sent. n. 1200/2016
Conferma il principio che l'esigenza di specificità non richiede una nuova articolazione delle medesime argomentazioni già svolte in primo grado, purché il motivo di appello permetta l'identificazione puntuale delle questioni contestate
Massime di principio
- La specificità dei motivi d'appello va valutata in funzione della conoscibilità e determinabilità delle questioni sottoposte al giudice: la mera riproposizione di argomentazioni già esposte in primo grado può essere sufficiente.
- Se le argomentazioni riproposte erano già complete e circostanziate in primo grado, non è necessario formulare ex novo i motivi per evitare l'inammissibilità.
- Se invece l'appello introduce nuove questioni di fatto o di diritto, queste devono essere specificate con precisione per rispettare l'art. 53; la genericità su nuovi elementi può portare all'inammissibilità di quelle parti dell'impugnazione.
- La valutazione della specificità ha natura sostanziale: il giudice d'appello deve poter comprendere l'oggetto del motivo e decidere sul merito; se ciò è possibile, l'appello va esaminato.
- Per una buona prassi: indicare nell'atto d'appello il richiamo esplicito alle argomentazioni già svolte in primo grado e, se del caso, puntualizzare eventuali aspetti integrativi o rilievi critici per evitare contestazioni formali di inammissibilità.
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