Sentenza del 23/06/2022 n. 565 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Contributounificato - intervento volontario - debenza tributo - sussiste - debenza sanzioneper omesso versamento - non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disputa sulla debenza del contributo unificato (CUT) e sulla sussistenza della sanzione per omesso versamento connessa a una comunicazione/avviso di pagamento inviata dalla Segreteria della CTP a seguito dell'intervento in giudizio di Equitalia. Il sig. M aveva proposto ricorso contro un'iscrizione ipotecaria; l'Agenzia delle Entrate eccepiva difetto di legittimazione passiva e chiedeva la chiamata in causa di Equitalia. Equitalia si costituiva volontariamente chiedendo il rigetto del ricorso del contribuente. La Segreteria CTP richiedeva ad Equitalia il versamento di Euro 500,00 ai sensi dell'art. 14 c.3 DPR 115/2002 (CUT) e, scaduti 90 gg, irrogava una sanzione per omesso versamento; quest'atto veniva impugnato e seguivano vari rga e decisioni. Il nodo giuridico era se l'atto fosse autonomamente impugnabile e se l'intervento di Equitalia fosse meramente adesivo (esonerando dal CUT) o volontario (imponendo il CUT), nonché se la sanzione per omesso versamento dovesse essere applicata.
La decisione
La Commissione ha parzialmente riformato la decisione di primo grado: ha dichiarato che la comunicazione/avviso di pagamento è autonomamente impugnabile (rientra fra gli atti capaci di ingenerare una pretesa tributaria) e ha ritenuto che l'intervento di Equitalia non fosse meramente adesivo ma volontario e contraddittorio, dunque soggetto al versamento del contributo unificato richiesto (Euro 500). Tuttavia, a causa della particolarità della vicenda e dell'alternanza di giudicati, la Commissione ha escluso l'applicazione delle sanzioni per ritardato/omesso versamento e ha compensato le spese di giudizio.
Norme richiamate
d.P.R. 115/2002, art. 14, comma 3
art. 14, comma 3, d.P.R. 115/2002
Stabilisce la regola sul versamento del contributo unificato; la Corte territoriale ha interpretato che il cut è dovuto dall'interveniente quando l'intervento è volontario e non meramente adesivo, perciò Equitalia doveva versarlo.
D.Lgs. 546/1992, art. 19
Individua gli atti impugnabili dinanzi alla giurisdizione tributaria; la Commissione ha ritenuto che l'avviso di pagamento/comunicazione della Segreteria rientri fra gli atti autonomamente impugnabili (analogamente agli avvisi bonari).
Corte di Cassazione, sentenza n. 23532/2020
Giurisprudenza richiamata per confermare che avvisi bonari/avvisi di pagamento possono essere autonomamente impugnati, supportando la qualificazione dell'atto come impugnabile.
Massime di principio
- Se un soggetto di riscossione (Equitalia/Agenzia Entrate-Riscossione) interviene nel processo con autonome contestazioni rispetto alle posizioni di altri soggetti, il suo intervento si considera volontario e determina l'obbligo di versare il contributo unificato.
- Un intervento meramente "adesivo" (ad adiuvandum), volto solo a rinforzare la posizione di un'altra parte senza ampliare il thema decidendum, non comporta l'obbligo del CUT per l'interveniente.
- Le comunicazioni/avvisi di pagamento che generano una pretesa tributaria possono essere autonomamente impugnate ex art. 19 d.lgs. 546/1992; non basta che l'atto sia qualificato come "comunicazione" per escluderne l'impugnabilità.
- In presenza di situazioni processuali peculiari o di alternanza di giudicati che abbiano creato incertezza sulla legittimità dell'atto, il giudice può compensare le spese e valutare l'esclusione delle sanzioni per omesso/ritardato versamento, anche se il contributo è dovuto.
- Per evitare controversie, chi intende intervenire dovrebbe chiarire la natura dell'intervento (adesivo vs volontario) in sede di deposito dell'atto e applicare cautela rispetto al versamento del CUT: se l'intervento è sostanzialmente autonomo, procedere al versamento per evitare richieste e sanzioni.
- La qualificazione dell'atto e del comportamento delle parti (chi è legittimato, chi ha formulato pretese e quando) è cruciale: errori nell'indicazione della parte processuale possono influenzare la legittimazione e determinare la chiamata in causa di altri soggetti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 giu 2022Sentenza del 23/06/2022 n. 566 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 23 giu 2022Sentenza del 23/06/2022 n. 567 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 23 giu 2022Sentenza del 23/06/2022 n. 2975 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 23 giu 2022Sentenza del 23/06/2022 n. 2976 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 23 giu 2022Sentenza del 23/06/2022 n. 2977 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 23 giu 2022Sentenza del 23/06/2022 n. 2978 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →