Sentenza del 23/06/2022 n. 2976 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Catasto - Riclassamento - Motivazione - Requisiti minimi - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso contestava la carenza di motivazione del provvedimento di riclassamento catastale. In particolare l'atto amministrativo si limitava a richiamare in termini generici il rapporto tra valore di mercato e valore catastale nella microzona rispetto all'insieme delle microzone comunali, lo scostamento e i provvedimenti amministrativi di riferimento, senza indicare le fonti, i criteri, le modalità di rilevazione, i dati numerici e le date di riferimento; inoltre mancava l'esplicitazione degli elementi concreti che hanno interessato la specifica microzona e di come tali elementi incidessero sul diverso classamento della singola unità immobiliare.
La decisione
Il giudice ha ritenuto il provvedimento non congruamente motivato e quindi viziato. L'atto di riclassamento è stato annullato (o comunque dichiarato privo di valida motivazione) con conseguente rimessione all'Amministrazione per un nuovo provvedimento corredato delle indicazioni richieste: elementi concreti che hanno interessato la microzona, modalità e criteri di elaborazione dei dati, fonti utilizzate, dati comparativi e le date di rilevazione delle medie dei valori catastali e dei valori di mercato.
Norme richiamate
L. 311/2004 art. 1 co. 335
Norma di riferimento per le attività di aggiornamento catastale e riclassamento; interpretata come richiamante l'obbligo di fondare il riclassamento su elementi probatori e rilevazioni di valore che devono essere esplicitati nell'atto amministrativo
Cass. 10403/2019
La giurisprudenza richiede motivazione adeguata e specifica sull'operazione di riclassamento, comprensiva di criteri, dati e confronti necessari a consentire la verifica da parte del contribuente e del giudice
Cass. 4712/2015
Conferma il principio che la mera formula comparativa generica tra valori catastali e di mercato è insufficiente a motivare il provvedimento di riclassamento
Cass. 7665/2016
Ribadisce l'esigenza che l'atto amministrativo indichi le modalità di rilevazione dei dati, le fonti utilizzate e la data delle rilevazioni per consentire la confrontabilità delle informazioni
Massime di principio
- Un provvedimento di riclassamento catastale deve indicare le fonti dei dati, le modalità e i criteri di elaborazione e le date di rilevazione dei valori (sia catastali che di mercato); la sola affermazione generica sul rapporto tra valori non basta
- L'atto deve elencare gli elementi concreti che hanno interessato la specifica microzona e spiegare come ciascun elemento abbia inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare
- In mancanza di tali indicazioni il provvedimento è vulnerabile e può essere annullato dal giudice amministrativo, con rinvio all'Amministrazione per un nuovo atto motivato
- Per il contribuente è fondamentale chiedere l'esibizione dei dati e dei metodi utilizzati dall'Amministrazione (es. database utilizzati, rilievi, medie ponderate, date di riferimento) per poter verificare la legittimità del riclassamento
- L'Amministrazione, per difendersi dalle impugnazioni, dovrebbe corredare il provvedimento di allegati tecnici contenenti tabelle, confronti numerici e riferimenti temporali chiari
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